Rapporto esplicativo

Consultazione 1997/17: Legge federale sulla fusione, la scissione e la transformazione di soggetti giuridici · 79 pagine

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In compenso, il diritto svizzero deve salvaguardare lo statuto giuridico dei titolari di quote, dei soci e dei creditori della società che lascia la Svizzera.

In caso di assunzione di una società svizzera da parte di una società straniera, l’articolo 163c AP LDIP prevede che la società svizzera debba provare quanto segue:

- con la fusione i suoi attivi e passivi sono trasferiti alla società straniera, e

- le quote e i diritti sociali dei titolari di quote o dei soci sono adeguatamente

salvaguardati in seno alla società straniera assuntrice. Ciò include anche il diritto al versamento di un conguaglio per compensare il rapporto di cambio (Art. 7 AP-LFus).

Fra l’altro, la società svizzera deve rispettare tutte le prescrizioni del diritto svizzero che si applicano alla società trasferente. Si tratta in primo luogo di disposizioni dell’avamprogetto di legge sulla fusione destinate a proteggere i soci e, in particolare, di disposizioni riguardanti il rapporto di fusione (art. 14 AP-LFus), il deposito del contratto di fusione e il diritto di consultazione (art. 17 AP-LFus), l’approvazione dell’assemblea generale (art. 18 AP-LFus) come pure la verifica delle quote e dei diritti sociali, risultato di queste norme di protezione all’interno della società (art. 91 AP-LFus). Inoltre, i limiti generali per una fusione previsti agli articoli 3 segg. dell’avamprogetto di legge sulla fusione devono pure essere rispettati.

La protezione dei creditori pone particolari problemi. È opportuno notare che il progetto di 10a direttiva dell’Unione europea (art. 9 cpv. 2) vieta, in caso di fusione tra società anonime di diversi Stati membri, una protezione dei creditori che andrebbe oltre quella prevista in materia di fusione interna. L’avamprogetto di legge sulla fusione prevede agli articoli 25 (in caso di fusione) e 57 (in caso di scissione) il diritto per i creditori di chiedere la garanzia dei loro crediti. L’obbligo di prestare garanzia si estingue se il soggetto giuridico prova che la fusione o la scissione non pregiudicano l’adempimento delle obbligazioni. Sul piano internazionale sarà di norma difficile fornire tale prova in quanto i creditori sono rinviati ad un sostrato estero di responsabilità. In materia di scissione si prevede che, contrariamente alla fusione, la diffida dei creditori e la conseguente costituzione di garanzie dei crediti debbano intervenire prima dell’iscrizione nel registro di commercio della decisione di scissione e della relativa pubblicazione. Tale soluzione deve essere ripresa in materia di fusione transfrontaliera; in tal modo, la società svizzera può essere cancellata dal registro di commercio soltanto quando i creditori hanno ottenuto le garanzie richieste. Per questo, l’articolo 163c capoverso 3 AP LDIP prevede che i creditori della società svizzera debbano essere pubblicamente diffidati a presentare le loro pretese, facendo loro presente la fusione imminente. Chi insinua i propri crediti può chiedere alla società svizzera di prestare garanzia, conformemente all’articolo 57 AP-LFus. La cancellazione della società svizzera dal registro di commercio avviene unicamente se i creditori hanno ottenuto garanzie o sono stati soddisfatti o consentono alla cancellazione (art. 164 capoverso 1 AP LDIP).

223.22 Scissione transfrontaliera

Art. 163d (nuovo)

In principio è ammesso che una società svizzera trasferisca, per via di divisione, separazione o dissociazione, parti di patrimonio ad una società straniera esistente o da costituire contro attribuzione di quote o diritti sociali. È parimenti ammesso che una società