Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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del diritto societario raccomanda tuttavia di rinviare alle disposizioni del diritto della società anonima. Tale rinvio va inteso in senso dinamico: eventuali revisioni future del diritto della SA avranno dunque ripercussioni indirette anche sul diritto della Sagl1.

22 Disposizioni generali

221 Nozione di Sagl (art. 772 cpv. 1 CO, 772 cpv. 1 AP)

La definizione attuale di Sagl, prevista all’articolo 772 CO, non è un capolavoro quanto a chiarezza redazionale; l’articolo presenta tuttavia lacune anche sotto altri aspetti. Proprio il diritto tedesco, il quale ha istituito la Sagl oltre cento anni fa, ha da sempre rinunciato a definire la Sagl, senza che ciò comportasse un inconveniente qualsiasi (al § 13 della legge sulla Sagl, figura unicamente una descrizione della „natura giuridica della Sagl“, in cui si precisa che soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società e che la società è una persona giuridica indipendente). È pertanto lecito chiedersi se una definizione legale sia affatto necessaria.

Qualora si intenda attenersi a una definizione (il che, tenuto conto delle disposizioni corrispondenti relative alla SA e alla società cooperativa, può anche essere legittimo), si propone la formulazione di cui all’articolo 772 capoverso 1 AP, ai sensi della quale la Sagl è una società che si forma sotto una ditta propria, il cui capitale (capitale sociale), anticipatamente determinato, si divide in parti (quote sociali) e alla quale partecipano uno o più soci che non sono personalmente responsabili dei debiti della società e sono titolari di una o più quote sociali. La definizione legale intende dunque avvicinarsi a quella della SA, mettendo contemporaneamente in risalto anche le particolarità rispetto alle altre società di capitali.

Un elemento essenziale del progetto di legge consiste nella soppressione della responsabilità personale, solidale e limitata all’ammontare del capitale sociale, attualmente prevista nei confronti del singolo socio dagli articoli 772 capoverso 2 periodo 2 e 802 CO (a tal proposito si veda infra pto. 225). Nonostante tale modifica, il gruppo di lavoro Sagl auspica il mantenimento della denominazione „Sagl“, poiché la forma di società continua a corrispondere in ampia misura alle società recanti la stessa denominazione largamente diffuse nell’Europa continentale e poiché l’istituzione statutaria di una responsabilità completiva concernente versamenti suppletivi (in merito si veda infra pto. 238) – una responsabilità a sua volta limitata – costituisce una delle caratteristiche principali della Sagl.

1 Una commissione peritale presieduta dal dott. Peider Mengiardi ha elaborato un avamprogetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (AP LRR) e di ordinanza sull’abilitazione di revisori contabili (AP OAR). Tale avamprogetto prevede di principio, per tutte le forme societarie del diritto privato dotate di personalità giuridica, norme unitarie che variano in funzione delle dimensioni, del tipo di attività e della forma giuridica. Le disposizioni del diritto della SA andrebbero adeguate in modo corrispondente. Il

21 ottobre 1998, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa ai due avamprogetti. Il termine di consultazione scadrà alla fine del mese di aprile del 1999. I documenti relativi alla consultazione possono essere ordinati presso l’Ufficio federale di giustizia (tel. 031/ 322 41 96 o 031/322 41 97, fax 031/322 44 83). L’avamprogetto e il rapporto esplicativo concernenti la riforma del diritto della Sagl si basano ancora, in linea di principio, sul diritto contabile in vigore. Note a piè di pagina rinviano, laddove opportuno, alle proposte della commissione peritale „diritto contabile“.