Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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3. conto bloccato in una banca per la prova del versamento in denaro;

4. esigenza della forma scritta per contratti di conferimenti in natura;

5. esigenza di una relazione scritta dettagliata sulla costituzione o sull’aumento di

capitale, per riferire della stima e del computo di conferimenti in natura e di assunzioni di beni, come pure dell’adempimento dell’obbligo di effettuare conferimenti mediante compensazione o della concessione di vantaggi speciali;

6. esigenza di controllo, da parte di un revisore2, della completezza e della correttezza

della relazione sulla costituzione o sull’aumento di capitale.

Norme particolari sulla responsabilità (come la responsabilità sussidiaria di ciascun socio fino all’ammontare del capitale sociale, attualmente prevista per la Sagl, per l’esecuzione dei conferimenti promessi o la responsabilità dei fondatori) non sono in grado di rimpiazzare l’effetto di prevenzione e regolatore di esigenze qualificate in materia di prova dell’effettivo versamento del capitale. Il gruppo di lavoro Sagl ritiene che, sotto questo aspetto, le disposizioni del 1936 siano in parte superate e in parte insufficienti. Esse devono essere adeguate al diritto attuale della società anonima, vale a dire al livello delle disposizioni di cui agli articoli 633 – 635a e 652e/f CO. Ciò è inevitabile, se si intende accantonare la responsabilità sussidiaria e solidale di ciascun socio prevista dal diritto vigente (infra pto 225.4).

A tal proposito non va dimenticato che le esigenze in materia di sostrato di capitale scaturiscono dal genere e dall’estensione dell’attività economica e non dalla forma giuridica nella cui „veste“ è svolta l’attività.

Nell’avamprogetto si rinvia pertanto alle disposizioni del diritto della società anonima sulla costituzione del capitale (art. 779 cpv. 5) e la costituzione qualificata (art. 778). Quest’ultimo rinvio include l’articolo 628 capoverso 4 CO, il quale consente di abrogare dopo dieci anni le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti in natura o le assunzioni di beni.

225.4 Soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci (art. 772

cpv. 2, 802 CO, 772 cpv. 2, 802 AP)

La configurazione della „responsabilità dei soci“ giusta l’articolo 802 CO costituisce una peculiarità svizzera, alla radice della quale vi era l’intento di realizzare nella Sagl, almeno in parte, l’idea di responsabilità individuale del diritto della società in nome collettivo. Ai sensi dell’articolo 802 capoverso 1 CO, i soci sono solidalmente responsabili, come i soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società, ma solo fino all’ammontare del capitale sociale iscritto. Obiettivo di tale disposizione era una „protezione dei creditori il più possibile estesa“, in primo luogo sbarrando la strada a „società fraudolente con conferimenti fittizi“ e in secondo luogo impedendo, nel corso dell’esistenza della Sagl, che il sostrato patrimoniale venisse intaccato, a danno dei creditori, da indebiti prelevamenti d‘utili (cfr. art. 802 cpv. 2 CO). In terzo luogo, tale responsabilità solidale avrebbe dovuto garantire che, in caso di liberazione parziale del capitale sociale, la prestazione futura fosse effettivamente eseguita (cfr. art. 802 cpv. 2 CO).

La responsabilità solidale si rivela tuttavia insoddisfacente sotto due aspetti:

2 L’avamprogetto di LRR non parla più di revisori o di ufficio di revisione, bensì utilizza il termine di revisore contabile (art. 43 segg. AP LRR).