Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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222 Ammissione di fini non economici (art. 772 cpv. 3 CO, 772 cpv. 3 AP)
Poiché non vi è alcun motivo di riservare la forma giuridica della Sagl esclusivamente a fini economici, è sancito per legge – come all’articolo 622 capoverso 3 CO per la società anonima – che una Sagl può essere costituita anche per fini che non siano di natura economica.
223 Sagl unipersonale (Art. 775 CO, 775 AP)
In Svizzera la Sagl unipersonale è in pratica riconosciuta da lungo tempo. L’articolo 775 capoverso 1 CO prevede tuttavia un minimo di due fondatori, cosicché la Sagl unipersonale può nascere soltanto grazie alla susseguente riunione delle quote sociali nelle mani di una sola persona fisica o giuridica. Anche in tal caso, l’articolo 775 capoverso 2 CO prevede per i soci e i creditori – quale ultimo residuo della teoria secondo la quale la società unipersonale rappresenta un’anomalia – la possibilità di proporre un’azione di scioglimento (rimasta pressoché inutilizzata all’atto pratico).
La riunione susseguente di tutte le quote sociali nelle mani di una sola persona (nelle mani della società stessa o di un solo socio) ha per effetto, in una Sagl che preveda l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, che la società creditrice dispone di un solo debitore di tali prestazioni. Ciò può comportare un aumento del rischio per i creditori della società, ma una siffatta restrizione della cerchia dei debitori è possibile già secondo il vigente diritto della Sagl.
In sintonia con la direttiva/CE relativa alle Sagl con un unico socio (dodicesima direttiva, GU n. L 395 del 30.12.1989, pag. 40), l’avamprogetto prevede pertanto l’ammissione della costituzione ad opera di un solo socio (art. 772 cpv. 1 e 775 AP) e lo stralcio della disposizione sull’”anomalia“, di cui all’articolo 775 capoverso 2 CO.
In virtù dell’articolo 5 capoverso 1 della summenzionata direttiva/CE, i contratti stipulati tra il socio e la società vanno redatti per scritto; fanno eccezione i contratti relativi a operazioni correnti effettuate a condizioni normali (cfr. art. 812b cpv. 3 AP).
L’articolo 3 della direttiva/CE esige inoltre che il cumulo susseguente di tutte le quote sociali in un’unica mano sia espressamente menzionato nella notificazione al registro di commercio e sia pubblicato. Tale norma è ripresa anche nel nostro Paese (art. 775 cpv. 2 e art. 781 n. 5a AP), benché il suo fine possa essere oggetto di controversie.
Poiché la riveduta Sagl svizzera non conoscerà più, secondo l’avamprogetto del gruppo di lavoro Sagl, la liberazione parziale delle quote sociali (art. 774 cpv. 4 AP, in merito si veda infra pto. 225.5), non è necessaria una regolamentazione supplementare ai sensi del § 19 capoverso 4 della legge tedesca sulla Sagl, il quale prevede tre opzioni: il versamento della parte non liberata, la costituzione di garanzie o il trasferimento di parte delle quote a terzi.
224 Ditta (art. 949, 951 CO, 950/51 AP)
Secondo il diritto vigente, alla ditta della Sagl va sempre aggiunta la designazione della forma di società (art. 949 cpv. 2 CO), mentre per le società anonime e le società cooperative tale obbligo è presente soltanto se la ditta comprende nomi di persone. L’indicazione della forma giuridica nella ditta costituisce del resto il presupposto necessario per una normativa liberale in materia di formazione delle ditte, poiché garantisce la riconoscibilità di una ditta quale simbolo di un soggetto giuridico. Dal profilo del diritto comparato, va sottolineato che il diritto europeo esige l’indicazione della forma giuridica su corrispondenza e ordinativi