Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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(prima direttiva/CE, art. 4). Tale esigenza, materialmente giustificata, è concretizzata in modo ragionevole dal diritto nazionale mediante un adeguamento corrispondente del diritto in materia di ditte. Va comunque rilevato che nell’ambito delle transazioni commerciali private non sussiste alcun obbligo di utilizzazione della ditta, cosicché una revisione del diritto delle ditte che non imponga l’utilizzo delle stesse soddisferebbe soltanto in parte le esigenze del diritto europeo. L’evoluzione del diritto dovrebbe mirare anche alla liberalizzazione del diritto materiale delle ditte, esigendo tuttavia a tal fine l’indicazione della forma giuridica nella ditta (come ad esempio in Germania). Rinunciare all’esigenza dell’indicazione della forma giuridica sarebbe pertanto una mossa sbagliata. Riguardo a tale oggetto, è più opportuno adeguare le norme sulla formazione delle ditte della società anonima e della società cooperativa al diritto della Sagl.

Per quanto concerne il diritto esclusivo d’usare della ditta, le Sagl comprendenti nomi di persone nella ditta sono state sinora equiparate alle società di persone e alla società in accomandita per azioni (art. 951 CO). L’avamprogetto prevede, quanto a questo, l’equiparazione della Sagl con nomi di persone alla SA, alla Sagl senza nomi di persone nella ditta e alla società cooperativa (art. 951 cpv. 2 AP), il che ha per effetto un certo rafforzamento della protezione della ditta.

Secondo il gruppo di lavoro Sagl, in occasione di una futura revisione del diritto delle ditte sarebbe opportuno tenere conto di tre elementi:

1. a tutte le società dovrebbe essere concessa la libertà di scegliere la propria ditta;

2. tutte le ditte dovrebbero contenere l’indicazione della forma giuridica;

3. la disposizione sul diritto esclusivo di usare della ditta andrebbe formulata

correttamente (in altri termini quale diritto di contestazione del titolare della ditta già iscritta e non quale obbligo inerente alla formazione di ditte che ancora devono essere iscritte) e disciplinata uniformemente a livello svizzero per tutte le forme giuridiche del diritto commerciale.

225 Capitale sociale 225.1 Aumento del capitale sociale minimo a 40'000 franchi (Art. 773 CO, 773

AP)

In Germania, il capitale minimo di una Sagl è oggi fissato a 50'000 DM (§ 5 cpv. 1 GmbHG), in Francia ammonta a 50'000 franchi francesi (art. 35 cpv. 1 LSC [legge 66-357 del 24 luglio 1966 sulle società commerciali]). In occasione dell’introduzione della Sagl in Svizzera, il 1° gennaio 1937, il capitale sociale minimo fu fissato a 20'000 franchi (vale a dire il 40 % del capitale minimo della SA di allora). La determinazione di tali importi risale al 1928, anno in cui il potere d’acquisto del franco svizzero era più di dieci volte superiore a quello odierno. È tuttavia improponibile, già in ragione della normativa attuale concernente la SA (capitale minimo di 100'000 franchi), portare a 200'000 franchi, sulla base di tale proporzione, il capitale minimo della Sagl. Un aumento è per contro indispensabile poiché, secondo il potere d’acquisto attuale, un importo di 20'000 franchi non basta a coprire le spese del primo esercizio neppure in un’impresa di modeste dimensioni. Con un capitale minimo che non consente neppure il versamento di un anno di salario a un’unica persona, la costituzione di una società „di capitali“ sembra essere esclusa. Appare adeguato fissare nuovamente il minimo a 40 % del capitale minimo della SA, vale a dire a 40'000 franchi. L’articolo 3 capoverso 1 delle disposizioni transitorie prevede tuttavia che le società iscritte nel registro di commercio prima del 1° gennaio 2000 non siano tenute ad accrescere il loro capitale sociale.