Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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− In primo luogo, la normativa è materialmente insufficiente. Secondo le conoscenze
attuali, infatti, in caso di costituzione o di aumento del capitale, la protezione da conferimenti fittizi (e da altri vizi della costituzione di capitale) è assicurata in modo più efficace dalla combinazione di trasparenza (iscrizione dei conferimenti in natura o delle assunzioni di beni nello statuto, nel registro di commercio, nella relazione sulla costituzione o sull’aumento di capitale) e verifica ad opera di un revisore, che non dalla responsabilità personale dei soci. Per quel che concerne la costituzione e la conservazione del capitale, nell’interesse della protezione dei creditori e della sua solvibilità, alla Sagl va oggi conferita la struttura di società di capitali, come nei Paesi vicini.
− La responsabilità solidale riduce inoltre il potere d’attrazione della forma di società, in
quanto espone il singolo socio, soprattutto quando possiede una quota sociale relativamente modesta, al rischio di una responsabilità personale sproporzionata (fino all’ammontare del capitale sociale complessivo).
L’avamprogetto rinuncia alla responsabilità solidale secondo il modello vigente, ma adotta altre misure volte a proteggere i creditori e a garantire la solvibilità:
− grazie all’applicazione dei principi del diritto della società anonima in materia di
costituzione del capitale, si eviteranno frodi in occasione della costituzione della società. In caso di liberazione in denaro, diviene infatti obbligatorio il versamento su un conto bloccato di un istituto di credito soggiacente alla legge sulle banche e, in caso di conferimenti in natura, di assunzioni di beni, di concessioni di vantaggi particolari o di liberazione mediante compensazione, si esige una relazione sulla costituzione e l’attestazione di verifica da parte di un revisore (art. 779 cpv. 5 AP);
− l’avamprogetto tiene conto del bisogno di protezione da indebiti prelevamenti d’utili,
manifesti o dissimulati, mediante un rinvio all’azione di restituzione, perfezionata nel 1991 in occasione della revisione del diritto della società anonima (art. 678 seg. CO; art. 806 AP);
− una garanzia dell’esecuzione della prestazione futura in caso di liberazione parziale si
rende superflua, poiché l’avamprogetto prescrive per la Sagl, in occasione della costituzione della società o di un aumento di capitale, la liberazione totale delle quote sociali (art. 774 cpv. 4 AP, cfr. a tal proposito infra pto. 225.5).
In luogo della responsabilità sussidiaria e solidale dei soci, contribuiranno alla protezione dei creditori i dispositivi giuridici seguenti:
1. migliore garanzia del versamento del capitale, secondo il modello del diritto della
società anonima (cfr. art. 779 cpv. 4 seg. AP, in merito si veda pto. 225.3);
2. perfezionamento dell’azione di restituzione in caso di indebiti prelevamenti d’utili (art.
806 AP, si veda in merito pto. 225.4);
3. perfezionamento delle norme concernenti l’acquisto di quote proprie (art. 807 AP, in
merito si veda pto. 225.6 in fine);
4. persistenza per due anni, in caso di fallimento, dell’obbligo di effettuare versamenti
suppletivi, qualora tale obbligo sia previsto dallo statuto, (art. 803a AP, si veda in merito pto. 238);
5. assegnazione di un grado posteriore, in caso di scarsità di capitali, a prestiti di soci
sostitutivi di capitale proprio (art. 807c AP, si veda in proposito pto. 238);