Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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Non vi è motivo che il potere statale intervenga con il pugno di ferro in tale ambito. Il controllo della Sagl è invero problematico quando il numero dei soci continua ad accrescersi e la soglia di 50 potrebbe rivestire una certa importanza, ma la decisione in merito alla forma giuridica, anche in tale situazione, dovrebbe essere lasciata all’autonomia organizzativa dei soci interessati. Qualora essi ritengano di poter continuare l’attività della Sagl con 70 soci, non bisogna negar loro tale facoltà.
27.04 Anonimato o anonimato limitato della qualità di socio
Benché aprire la porta all’anonimato assoluto della qualità di socio sia inconciliabile con l’orientamento fondamentale del diritto della Sagl, imperniato sulla persona in modo più marcato che non il diritto della società anonima, l’avamprogetto tiene tuttavia conto di postulati tendenti a un obbligo meno ampio di pubblicità dei rapporti tra soci, e prevede quindi che i nomi e le quote dei soci vadano iscritti nel registro di commercio soltanto qualora la società contempli un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o le quote siano in possesso di un unico socio.
Sul piano interno, è possibile apprendere l’identità dei soci dal libro delle quote, che può essere consultato da tutti i soci. Tale possibilità di consultazione costituisce anche una differenza tipica rispetto al diritto della società anonima, in quanto all’azionista è in linea di principio negata la facoltà di consultare il libro delle azioni.
27.05 Soppressione dell’esigenza della forma autentica per la cessione di quote sociali
L’esigenza della forma autentica per la cessione di quote sociali apparteneva ai valori cardine della nuova concezione tedesca di Sagl del 1892. Tale esigenza di forma è stata ripresa dal diritto svizzero nel 1936 (art. 791 cpv. 4 CO). All’atto pratico, l’atto notarile richiesto per ogni cessione costituisce un impedimento considerevole nella pratica della Sagl. Nel suo rapporto del 1996, il gruppo di lavoro voleva – ispirandosi al diritto francese (art. 48 LSC) – rinunciare a tale esigenza formale, ma ha infine aderito alla raccomandazione di attenersi al diritto vigente.
L’esigenza dell’atto pubblico persegue due scopi:
1. In primo luogo, si trattava semplicemente di rendere più difficoltoso il trasferimento,
con l’obiettivo „di prevenire un commercio facile e speculativo delle quote sociali in borsa o sul mercato grigio“ (Lutter/Hommelhoff, Kommentar zum GmbH-Gesetz, 14esima edizione, Colonia 1995 § 15 n. 11). Tale motivazione, usuale in Germania, figura anche nel messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1928 (FF 1929 333): „Le disposizioni sulla cessione di quote sociali hanno per iscopo di rendere difficile o impossibile il commercio di queste quote“.
2. L’altra funzione che, nonostante il silenzio dei passaggi determinanti del messaggio, è
possibile attribuire alla forma autentica, consiste nella tutela della certezza del diritto e nella protezione del socio entrante. Da un lato, la catena ininterrotta di atti pubblici, risalente fino all’atto di costituzione, accresce l’affidabilità del titolo giuridico ottenuto dall’acquirente di una quota sociale. Tale affidabilità assume rilevanza ancora maggiore all’atto pratico, dato che nell’ambito della Sagl, in assenza di titoli al portatore o all’ordine, non può esservi alcuna protezione totale della buona fede del terzo acquirente. Dall’altro, mediante l’intervento di un notaio – soggetto all’obbligo di diligenza -, si intendeva garantire che il nuovo socio fosse cosciente della responsabilità solidale sussidiaria di ciascun socio fino all’ammontare del capitale sociale (e, se del