Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 49Fedlex · Rapporto esplicativo

27 Proposte di riforma respinte

A seguito di colloqui con operatori del settore, il gruppo di lavoro Sagl rinuncia, nell’ambito dell’elaborazione del presente avamprogetto, a numerose proposte di riforma formulate in sede dottrinale o in prese di posizione isolate.

27.01 Regolamentazione speciale per la Sagl bipersonale

Nel corso di colloqui con esperti del settore (cfr. supra pto. 12), è stato sottolineato come la Sagl bipersonale fosse relativamente frequente e potesse causare problemi particolari. In particolare, il meccanismo di formazione della volontà, imperniato sul principio della maggioranza, può in tali situazioni incepparsi e condurre a situazioni di stallo. Si pone inoltre il problema della legittimazione passiva nell’ambito dell’azione di scioglimento.

Il progetto di revisione non prevede ciononostante alcuna norma speciale concernente le Sagl bipersonali:

− L’attribuzione di un voto preponderante a uno dei soci, reciderebbe invero il nodo

gordiano in caso di disaccordo, ma a spese dell’altro socio, in un modo che non può ragionevolmente essere preteso. Altre soluzioni atte a sbloccare situazioni di stallo sono così particolari che non dovrebbero essere previste dal legislatore, bensì soltanto dagli interessati (attribuzione a un terzo di una quota minore di partecipazione che funga da ago della bilancia; proposta vincolante di accordo formulata da un terzo; diritto di un socio di fare un’offerta con obbligo di accettazione da parte dell’altro socio, ecc.).

− Alla luce della complessità delle questioni giuridiche connesse e dell’assenza di coesione

di una siffatta regolamentazione con il diritto della società anonima, si è rinunciato al disciplinamento della questione della legittimazione passiva nell’ambito dell’azione di scioglimento.

27.02 Incorporazione delle quote sociali in titoli al portatore o all’ordine

Il divieto di incorporare quote sociali della Sagl in titoli di credito appartiene al „nucleo essenziale“ di tutti i diritti della Sagl. Concepito già in occasione dell’“invenzione“ della Sagl in Germania, nel 1892, tale divieto intende sottolineare il carattere personale della Sagl, sottrarre a priori la quota sociale al regolare commercio su un mercato anonimo e prevenire qualsivoglia forma d’anonimato della qualità di socio (che ciò avvenga mediante un titolo al portatore o mediante un titolo all’ordine girato in bianco). L’introduzione della possibilità d’incorporazione porrebbe la Sagl svizzera in profonda contraddizione con i provati modelli di Sagl dei Paesi vicini (cfr. anche art. 43 LSC) e soprattutto con il concetto fondamentale di società di capitali dotata di una struttura personale. Soltanto una società di capitali provvista di organo consultivo e deliberativo (consiglio d’amministrazione) può essere combinata con una base sociale completamente anonima.

L’incorporazione in un titolo nominativo propriamente detto („Rektapapier“, il titolo di cui all’art. 974 CO) deve per contro essere ammessa. Tali titoli possono essere trasferiti soltanto mediante cessione, alla quale si applicano le prescrizioni speciali dell’avamprogetto.

27.03 Limitazione del numero di soci

Il diritto francese limita il numero dei soci di una Sagl a 50 (art. 36 LSC). Qualora tale cifra sia superata, la società è tenuta, entro due anni, a trasformarsi in una società anonima, dietro comminatoria di scioglimento.