Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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259 Maggioranze qualificate (art. 9 AP DT)

All’articolo 791 capoverso 2 CO, il diritto vigente subordina a una maggioranza qualificata straordinariamente restrittiva il trasferimento di quote sociali: è necessario il consenso dei tre quarti di tutti i soci, i quali rappresentino ad un tempo i tre quarti almeno del capitale sociale. Tale norma, la quale si riferisce sempre a tutte le quote sociali indipendentemente dalla loro presenza nell’assemblea dei soci, dispiega spesso gli effetti di una clausola d’unanimità non soltanto nell’ambito di società composte di due o tre soci, molto frequenti, bensì anche, a seconda della configurazione, in società composte di quattro o più soci.

Sottomettere immediatamente le Sagl esistenti – ai sensi della regola principale di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP DT – al nuovo diritto previsto dagli articoli 791 e 810c capoverso 2 AP (due terzi dei voti rappresentati e maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto), sostanzialmente più liberale riguardo ai trasferimenti, costituirebbe un’ingerenza troppo grave. L’articolo 9 capoverso 1 AP DT prevede perciò che, nella Sagl esistente al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, il consenso al trasferimento di quote sociali continui a essere provvisoriamente disciplinato, per due anni, qualora lo statuto non preveda alcuna disposizione speciale in merito, dalle esigenze di maggioranza dell’articolo 791 capoverso 2 CO. Onde non lasciare spazio a dubbi, tale „vecchia“ maggioranza è esplicitamente menzionata (tre quarti di tutti i soci, rappresentanti nel contempo almeno i tre quarti del capitale sociale).

Va da sé che non è l’intero diritto previgente in materia di trasferimento a essere applicabile, bensì soltanto le quantità di riferimento per la maggioranza qualificata.

Nell’ambito delle disposizioni transitorie del nuovo diritto della società anonima, del 4 ottobre 1991, ha del resto dato buoni risultati una regola completiva contenuta nell’articolo

6. Qualora una società abbia ripreso nello statuto, riproducendo semplicemente disposizioni del diritto previgente, disposizioni che richiedono, per determinate deliberazioni, una maggioranza qualificata, essa deve poter decidere di adattarle al nuovo diritto a condizioni agevolate. Il termine relativo è fissato a due anni, in sintonia con il termine di adeguamento generale.

A causa della regola di cui all’articolo 8 AP DT, tale norma non si applica automaticamente al caso particolare del consenso al trasferimento di quote sociali. Per il caso in cui lo statuto contenga una semplice riproduzione del previgente articolo 791 capoverso 2 CO, è previsto che tale norma continui ad applicarsi e che, per due anni, sia possibile una modifica facilitata al fine di adeguarla al nuovo diritto.

Per i primi due anni, si applicano pertanto le regole seguenti:

1. Per la Sagl che ha previsto nello statuto esigenze particolari di maggioranza per il

consenso alla cessione di quote (ad es. quattro quinti in luogo di tre quarti oppure l’unanimità): la norma statutaria corrispondente resta valida senza restrizioni sino a quando l’assemblea dei soci non l’abbia regolarmente modificata.

2. Per la Sagl che riproduce semplicemente nello statuto il vecchio testo legale

concernente la maggioranza in caso di cessione di quote o di un altro oggetto di deliberazione (ad es. art. 822 cpv. 3 CO): si applica il capoverso 2, con la relativa facoltà di adeguamento agevolato per due anni.

3. Per la Sagl che non prevede alcuna disposizione statutaria sulle esigenze di

maggioranza per il consenso a trasferimenti di quote sociali: giusta il capoverso 1, la nuova norma di cui all’articolo 810c capoverso 3 AP si applica automaticamente due anni dopo l’entrata in vigore della legge.