Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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256 Prestiti sostitutivi di capitale proprio (art. 6 AP DT)
Secondo il nuovo testo legale, la norma sui prestiti sostitutivi di capitale proprio opera una distinzione in funzione delle condizioni vigenti al momento della loro concessione. I prestiti di soci o di persone a loro vicine concessi anteriormente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, non sarebbero pertanto retti dal nuovo diritto, in virtù dell’articolo 1 AP DT. Nell’interesse dell’applicazione del nuovo diritto e della tutela dei creditori, non sembra auspicabile che, sino all’ultimo minuto prima di tale istante, gli interessati possano concedere siffatti prestiti alle condizioni del „vecchio diritto“ e senza le conseguenze giuridiche del nuovo. L’articolo 6 AP DT prevede pertanto il 1° gennaio 2000 (scelto arbitrariamente e da adeguare in funzione dell’evoluzione dei lavori legislativi), quale giorno determinante per la delimitazione tra prestiti „giusta il vecchio diritto“ e prestiti „giusta il nuovo diritto“. I nuovi prestiti, vale a dire quelli concessi da soci o da persone a loro vicine a partire da tale giorno antecedente l’entrata in vigore della nuova legge, producono le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 807c AP, nella misura in cui adempiano ai criteri stabiliti dall’articolo 807c capoverso 2 AP.
La nuova normativa concernente i prestiti sostitutivi di capitale proprio pospone il grado di determinati prestiti e ingerisce quindi in una situazione preesistente. Per tale motivo si giustifica l’assegnazione di un termine transitorio di due anni, durante il quale gli interessati possano procedere al riordino dei prestiti.
257 Conto annuale e revisione (art. 7 AP DT)
Le disposizioni transitorie della revisione del diritto della società anonima, del 4 ottobre 1991, hanno omesso di trattare il conto finale e la revisione. Poiché per la Sagl sarà introdotta la revisione obbligatoria ed essendo emerse incertezze in materia di conti annuali anche nell’ambito del diritto della società anonima, l’articolo 7 AP DT sancisce una regola sperimentata: il nuovo diritto si applica al conto annuale e alla sua verifica a partire dal primo esercizio che ha inizio con o dopo l’entrata in vigore della legge. Se la legge entra in vigore il 30 giugno dell’anno 1 e la società chiude i conti alla fine dell’anno civile, è retto dal nuovo diritto soltanto il conto annuale dell’anno 2 (che dovrà essere verificato nella prima metà dell’anno 3 e sottoposto per approvazione all’assemblea ordinaria dei soci).
258 Diritto di voto (art. 8 AP DT)
La revisione del diritto della Sagl implica che il diritto di voto non potrà più essere definito liberamente nello statuto, ad esempio pro capite o sulla base di un diritto di voto privilegiato sancito dallo statuto a favore di soci determinati. Il diritto di voto dovrà essere previsto in funzione della partecipazione al capitale, ferma restando la possibilità di quote sociali con diritto di voto privilegiato. L’articolo 8 capoversi 1 e 2 AP DT precisa che disposizioni derogatorie incluse nello statuto sulla base del diritto previgente continuano a essere valide. Esse beneficiano quindi di una clausola di „grandfathering“: tali norme possono conservare il tenore previsto dallo statuto. Come già per la revisione del diritto della società anonima, s’impone una normativa d’eccezione; se prescrivesse una conversione obbligatoria, il legislatore interverrebbe in modo troppo incisivo in regolamentazioni speciali consolidate.
Non possono d’altro canto essere emesse nuove quote sociali che contravvengano alla regola che limita al decuplo il privilegio attribuito al diritto di voto. Si desume dall’articolo 1 AP DT ed è conforme alla normativa del nuovo diritto della società anonima che, giusta il capoverso 3, non siano più possibili, dopo l’entrata in vigore della legge, nuove disposizioni statutarie che stabiliscano privilegi indipendentemente dal valore nominale.