Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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consultare documenti proposto in sede di avamprogetto, dovrebbe essere sufficiente, nella Sagl, a garantire gli specifici interessi all’informazione dei soci. Si potrebbe comunque sostenere che i soci minoritari dovrebbero poter chiedere una verifica speciale allo stesso modo degli azionisti di una società anonima.
27.09 Gestione esterna ex lege
Un elemento essenziale della Sagl è la sua struttura organizzativa, oltremodo semplice. I titolari di quote, riuniti nell’assemblea dei soci, sono direttamente confrontati ai gerenti, i quali a loro volta possono essere soci (e spesso lo sono). La Sagl non necessita di un organo intermedio, concepito quale comitato consultivo e di deliberazione separato e responsabile delle proprie azioni – analogo al consiglio d’amministrazione della SA. Lo statuto può per contro prevedere, per l’adempimento costante di determinate mansioni di sorveglianza, l’istituzione di un comitato analogo al consiglio d’amministrazione del diritto della società anonima, come ad esempio un consiglio consultivo o di vigilanza.
27.10 Ammissione di persone giuridiche quali gerenti
La legge francese del 3 gennaio 1994 sulla „SAS“ („Société par actions simplifiée“) permette che le facoltà di rappresentanza e quindi anche la gestione siano affidate a un’unica persona; quest’ultima può essere anche una persona giuridica (art. 262-8 LSC). La SAS è stata istituita in particolare quale forma societaria per società di joint venture (imprese comuni).
Qualora la Sagl, mediante la riforma, dovesse essere resa idonea anche all’impiego quale società di joint venture, si porrebbe la questione dell’ammissibilità di persone giuridiche quali gerenti in generale e specificatamente nell’ambito di società di joint ventures.
In sintonia con le legislazioni francese e tedesca sulla Sagl (§ 6 cpv. 2 GmbHG; art. 49-1 LSC), il diritto vigente della Sagl ammette quali gerenti unicamente persone fisiche (ciò risulta dall’art. 815 cpv. 2 CO). Anche il consiglio d’amministrazione di una società anonima (art. 707 cpv. 3 CO) e l’amministrazione della società cooperativa (art. 894 cpv. 2 CO) debbono essere composti da persone fisiche. Una disposizione secondo la quale persone giuridiche possano essere gerenti di un’altra persona giuridica costituirebbe pertanto un corpo estraneo all’interno del diritto societario svizzero.
L’ammissione di persone giuridiche quali gerenti sarebbe inoltre all’origine di molteplici problemi: se, ad esempio, il gerente fosse a sua volta una Sagl, il gerente di quest’ultima formerebbe la volontà della Sagl amministratrice, la quale agirebbe a sua volta quale gerente, il che non soltanto ingenererebbe confusione, ma renderebbe necessario prescrivere espressamente almeno a tale Sagl amministratrice la nomina di una persona fisica quale gerente.
In caso di joint ventures, inoltre, per esperienza la nomina di una persona giuridica quale organo esecutivo non è affatto necessaria. È pertanto opportuno rinunciare a completare la legge sotto questo profilo.
27.11 Diritto di contestare le decisioni dei gerenti
Nel corso dei colloqui, alcuni hanno proposto che non soltanto le deliberazioni dell’assemblea dei soci dovessero poter essere contestate dinanzi a un tribunale, come previsto dal diritto vigente all’articolo 808 capoverso 6 CO, ma anche i decreti o le decisioni dei gerenti.