Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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caso, degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie).

La preoccupazione per una maggiore certezza del diritto va per contro presa sul serio ed è in primo luogo tale obiettivo che ha fatto sì che nel Paese d’origine della Sagl ci si sia sino ad oggi attenuti all’esigenza dell’atto pubblico.

Rendere più difficoltoso il trasferimento non è di per sé produttivo. Le quote di una Sagl non sono adatte, anche senza esigenza della forma autentica, al mercato borsistico (o al commercio regolare), ma tutti i diritti inerenti alla quota sono trasferiti soltanto mediante l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci e il trasferimento va necessariamente iscritto nel libro delle quote.

La proposta del 1996 del gruppo di lavoro Sagl credeva di poter accrescere la certezza del diritto e di tutelare l’acquirente mediante la notificazione al registro di commercio. Ai sensi di tale proposta, ciascun nuovo socio avrebbe dovuto essere annunciato al registro di commercio, allegando agli atti i documenti giustificativi concernenti il trasferimento (cfr. art. 781 cpv. 1 n. 5 della proposta del 1996). Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficiale del registro di commercio avrebbe verificato la correttezza formale di ciascun contratto di cessione e, a garanzia della sicurezza del titolo, sarebbe stato possibile seguire, grazie ai documenti relativi alla cessione, la catena ininterrotta di cessioni dall’atto costitutivo fino all’ultimo acquirente. Era in tal modo assicurata, anche senza atto pubblico, una garanzia procedurale dell’affidabilità del titolo giuridico. Secondo l’avamprogetto, vanno iscritti tuttavia nel registro di commercio soltanto i soci soggiacenti a un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Con l’abbandono della responsabilità sussidiaria di tutti i soci, non vi è più motivo, dal punto di vista funzionale, di rendere obbligatoriamente pubbliche l’identità e la quota di partecipazione; è dato un interesse corrispondente soltanto in presenza di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. In tutti i casi di trasferimento di quote prive di obbligo di effettuare versamenti suppletivi, verrebbero meno sia il controllo attuale ad opera di terzi (la forma autentica), sia quello ad opera dell’ufficiale del registro di commercio. L’abolizione dell’obbligo della forma autentica introdurrebbe una differenza di rilievo rispetto al diritto tedesco e renderebbe ancora più ardua la sua motivazione, dato che l’avamprogetto prevede nuove esigenze in materia di contenuto della dichiarazione di trasferimento, in presenza di determinate disposizioni statutarie di una Sagl.

L’avamprogetto non rinuncia pertanto all’esigenza della forma autentica per la cessione. L’articolo 791 capoverso 1 AP prevede che la cessione necessiti dell’atto pubblico.

Si tiene quindi conto del bisogno di tutelare un acquirente dall’inavvertita assunzione di obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie ponendo le condizioni seguenti:

− il trasferimento di una quota sociale è valido soltanto se nel contratto di cessione sono

espressamente sottolineati gli obblighi esistenti di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie, gli inasprimenti del divieto di concorrenza e i diritti preferenziali, di prelazione e di compera previsti dallo statuto (art. 791 cpv. 1 AP);

− è richiesto l’atto pubblico;

− l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie va

iscritto e pubblicato (pubblicazione dell’esistenza di siffatti obblighi nel Foglio ufficiale svizzero di commercio; cfr. art. 781 n. 11 AP);

La cessione necessita del consenso da parte dell’assemblea dei soci, espresso mediante una decisione che riunisca, giusta la norma dispositiva di cui all’articolo 791 capoverso 2 AP in