Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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Un siffatto controllo giuridico degli atti dell’esecutivo della Sagl non sembra avere più fondamento che non nell’ambito della SA. Si potrebbe, come all’articolo 714 CO, includere nella legge una disposizione speciale concernente le decisioni nulle dei gerenti; il gruppo di lavoro Sagl vi ha rinunciato, in quanto la possibilità di promuovere un’azione tendente all’accertamento della nullità è data in ogni caso. Gli atti dei gerenti non dovrebbero per contro poter essere impugnati in sede giudiziaria, altrimenti si inserirebbe nella Sagl, società di capitali dotata di una struttura personale, un controllo giudiziario sconosciuto non soltanto alla SA, ma anche alla società in accomandita e alla società in nome collettivo. La sanzione nei confronti di atti di gestione illeciti dovrà permanere quindi – come per la SA e la società cooperativa – esclusivamente la responsabilità personale dell’agente (cfr. art. 827 AP).
28 Adeguamento delle altre disposizioni del diritto societario al riveduto diritto della Sagl
Il gruppo di lavoro Sagl è in linea di principio partito dal presupposto che il riveduto diritto della società anonima, in vigore solo da pochi anni, non dovesse nuovamente essere modificato. Esso ha pure ritenuto che la riforma del diritto della società cooperativa dovesse avvenire in un secondo tempo e separatamente.
In alcuni punti, il gruppo di lavoro Sagl ha deliberatamente contravvenuto a tale principio, in particolare laddove si trattava di introdurre in modo uniforme, per tutte le società di capitali ed eventualmente anche per la società cooperativa, nuovi elementi che non erano stati dibattuti in occasione della riforma del diritto della società anonima oppure laddove era necessario colmare lacune manifeste e incontestate del diritto della società anonima.
281 Diritto della società anonima 281.1 Numero dei membri di una SA; conseguenze giuridiche dell’assenza degli organi necessari 281.11 Ammissione della SA unipersonale (art. 625 cpv. 1 AP)
L’articolo 625 capoverso 1 AP sancisce espressamente nel diritto svizzero l’ammissibilità della SA unipersonale. Tale passo è compiuto mediante una norma sul numero di azionisti in occasione della costituzione: è sufficiente un azionista anche per la costituzione (e non soltanto ulteriormente – come è stato il caso sinora quale conseguenza del carattere potestativo dell’art. 625 cpv. 2 CO, in pratica rimasto lettera morta). Per la precisione, tale disposizione non ammette dunque la SA unipersonale, bensì la costituzione ad opera di un solo azionista.
Il motivo di tale innovazione va ricercato in primo luogo nell’articolo 775 capoverso 1 AP („Numero dei soci“ secondo l’avamprogetto di revisione del diritto della Sagl), secondo il quale per costituire una Sagl è sufficiente un socio. L’ammissione della SA unipersonale è la logica conseguenza della decisione presa riguardo all’avamprogetto sulla Sagl, che consiste nell’ammettere, già allo stadio della costituzione, corporazioni composte di un’unica persona – fisica o giuridica.
A favore dell’ammissione della costituzione ad opera di una sola persona parlano poi, principalmente, motivi di ordine pratico. Le SA unipersonali sono ampiamente diffuse nella realtà giuridica. Il caso tipico le vede figurare quali titolari di imprese individuali (dove fungono da strumento di limitazione della responsabilità) o quali mezzi atti a raggruppare imprese complesse (partecipazione del 100 % a una filiale). La loro ammissione non comporta di principio alcun problema particolare, nella misura in cui siano osservate le