Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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26 Excursus: idoneità della Sagl quale supporto di una joint venture
Nel caso tipico di joint venture, due imprese per il resto indipendenti tra loro decidono di svolgere una determinata attività economica in seno a un’impresa comune (società di “joint venture”), della quale ciascuna detiene il 50 per cento delle quote. In tale contesto, nel contratto di joint venture le due imprese s’impegnano a sostenere tale impresa comune, perlopiù istituita quale società di capitali, ad astenersi dal farle concorrenza e (in prevalenza nell’ambito di contratti specifici) a procedere a forniture, prestazioni e acquisti a suo favore.
La società anonima si presta soltanto in parte quale società di joint venture, poiché la sua struttura legale fa riferimento a un’impresa che sia indipendente nell’ambito della concorrenza e gestita autonomamente e poiché, oltre all’obbligo di liberare il capitale, lo statuto non può prevedere alcun altro obbligo sociale. La società di joint venture, benché di per sé costituisca una persona giuridica indipendente dal profilo giuridico, è completamente assorbita dal perseguimento del fine concordato contrattualmente dalle due società titolari delle quote. Tale struttura non consente una formazione della volontà „indipendente“ nel vero senso della parola o un’alta direzione sotto la propria responsabilità. Numerose norme cogenti del diritto della società anonima, soprattutto le regole sulla composizione, i diritti di voto e le competenze irrevocabili del consiglio d’amministrazione non sono affatto adatte alla società di joint venture.
Per tale motivo, il legislatore francese ha introdotto (con la legge del 3 gennaio 1994), anche prefiggendosi tali obiettivi, la società anonima semplificata „SAS“ (société par actions simplifiée).
Il riveduto diritto della Sagl offre le possibilità organizzative necessarie alla società di joint venture; non vi sono disposizioni imperative che ostacolano tale opzione:
1. è soppresso il tetto massimo imposto al capitale sociale, che aveva sinora reso la Sagl
inidonea a grandi joint ventures;
2. lo statuto può prevedere per ciascuno dei partner, qualora ciò sia auspicato, obblighi
diversi in materia di versamenti suppletivi e di prestazioni accessorie;
3. le competenze dell’assemblea dei soci possono essere ampliate, tra l’altro precisando il
potere di impartire istruzioni in materia di alta direzione e riservandone l’approvazione quanto a determinati atti di gestione;
4. lo statuto può prevedere assemblee dei soci trimestrali o più frequenti;
5. La nomina dei gerenti può essere disciplinata nello statuto in modo tale da venire
incontro alle esigenze di ciascuna delle due società titolari del 50 per cento delle quote;
6. per vigilare sui gerenti, lo statuto può istituire un consiglio di vigilanza (ma non un
consiglio d’amministrazione dotato delle competenze previste nell’ambito del diritto della SA);
7. lo statuto può prevedere un diritto di veto di un socio, e vi è inoltre grande flessibilità
quanto alla regolamentazione della deliberazione;
8. le norme concernenti le conseguenze di una situazione di stallo e lo scioglimento della
joint venture possono essere direttamente inserite nello statuto.