Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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423.3 Possibilità di affidare la gestione a terzi (Fremdorganschaft)
Tanto la società in nome collettivo, quanto la società in accomandita sono rette, nel diritto tedesco (come in quello svizzero), dal principio della gestione autonoma (Selbstorganschaft); la gestione definita dalla legge può essere affidata soltanto a un socio iscritto personalmente come tale nel registro di commercio. Benché a un non socio possa essere attribuito un potere di rappresentanza fondato su negozi giuridici (come il mandato generale, il diritto di firma quale direttore o la procura), tali poteri non sono estesi quanto quelli previsti dalla legge, la quale esige che la gestione sia sempre affidata almeno a un socio personalmente responsabile e che sia disciplinata la rappresentanza esterna fondata su negozi giuridici. Una gestione esterna vera e propria non è possibile.
Nella GmbH & Co. KG, la gestione può essere affidata indirettamente a terzi, dato che la gestione della società in accomandita compete unicamente alla Sagl (nella sua veste di socio illimitatamente responsabile). Un non socio può dunque essere designato gerente della Sagl e, quindi, indirettamente incaricato della gestione complessiva della GmbH & Co. KG. I soci di una GmbH & Co. KG hanno la possibilità di affidare la gestione a un manager reperito sul mercato del lavoro, senza essere costretti ad affidarla a uno di loro.
Ciò consente, anche e soprattutto in caso di successione, di incaricare un terzo della direzione interinale dell’impresa. L’impiego di una Sagl quale unico socio illimitatamente responsabile offre anche il vantaggio, in caso di successione, di agevolare la continuazione dell’impresa: se in una società in accomandita decede l’unico socio illimitatamente responsabile che sino ad allora aveva condotto gli affari, andrà rapidamente reperito un subentrante. È possibile che tra gli eredi non vi siano persone atte alla gestione o che la persona idonea non intenda rispondere illimitatamente di tutti i debiti della società. Gli eredi restanti sarebbero allora tenuti ad associarsi a un terzo, il che potrebbe non essere nelle loro intenzioni. In tali casi e in altri ancora la GmbH & Co. KG offre alle PMI soluzioni flessibili.
423.4 Agevolazioni in materia di rendiconto e di pubblicità
Precedentemente, in Germania, la GmbH & Co. KG non soggiaceva, quale società di persone, alle severe norme in materia di rendiconto e di pubblicità previste dall’HGB per le società di capitali. In Germania si ritiene gravosa soprattutto la pubblicità imposta alle Sagl, la quale può indurre gli imprenditori a far capo alla GmbH & Co. KG. La direttiva europea dell’8 novembre 1990 (GU n. L 317 del 16 novembre 1990, pag. 60) ha nel frattempo ingiunto anche alla Germania di dichiarare applicabili alla GmbH & Co. KG le norme sul rendiconto e la pubblicità di società di capitali.
424 Gli aspetti fiscali in Germania e in Svizzera 424.1 Germania: ampia soppressione della doppia imposizione
In Germania, dalla riforma della fiscalità delle corporazioni nel 1977, la doppia imposizione fiscale dell’utile conseguito da società di capitali è stata perlopiù soppressa mediante il metodo di imputazione (il cosiddetto Anrechnungsverfahren). La GmbH & Co. KG non costituisce più, pertanto, uno strumento volto a evitare la doppia imposizione fiscale e non è possibile giustificare la popolarità di cui gode la GmbH & Co. KG in Germania con un vantaggio fiscale scomparso da oltre vent’anni. Il 1° gennaio 1997, è stata abrogata l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche, cosicché non possono essere più presi in considerazione neppure i vantaggi fiscali che, in parte, la GmbH & Co. KG offriva dopo il 1977.