Rapporto esplicativo
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine
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Il concetto di SA bipartita va respinto anche in considerazione del fatto che nei Paesi vicini alla Svizzera la nozione e la realtà della Sagl sono entrati nell’uso comune. Andrebbe soprattutto respinta una concezione giuridica che fa della Sagl la sorella (minore) della SA.
La nozione di „piccola SA“ presenterebbe soprattutto l’inconveniente di porre il legislatore in una situazione di costrizione: qualora si abolisse la Sagl sostituendola con la „piccola SA“, 31'190 Sagl (situazione alla fine del 1998) andrebbero trasformate in piccole società anonime: Qualora la „piccola SA“ costituisse soltanto un’opzione supplementare, ne risulterebbe un’inutile pluralità di forme societarie analoghe – e il diritto della Sagl andrebbe ciononostante riveduto.
42 La „GmbH & Co. KG“ 421 Il postulato del consigliere nazionale Raggenbass (97.3142) 421.1 Contenuto
Il 20 marzo 1997, il consigliere nazionale Hansueli Raggenbass ha presentato una mozione dal tenore seguente:
„Il diritto svizzero delle obbligazioni va modificato in modo da consentire anche a una persona giuridica (p.es. SA, Sagl) di divenire socio illimitatamente responsabile di una società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita).“
Nella motivazione della mozione, il consigliere nazionale Raggenbass ha essenzialmente dichiarato che lo stato del diritto impedirebbe a un imprenditore di optare per la forma giuridica della società di persone qualora egli non intendesse esporsi al rischio della responsabilità illimitata. La maggioranza schiacciante degli Stati dell’UE (eccezione principale: l’Italia) avrebbe riconosciuto l’esigenza, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), della forma giuridica della società di persone a garanzia limitata. Per i piccoli e medi imprenditori, tale forma potrebbe risultare vantaggiosa per motivi fiscali (poiché permette di evitare la „doppia imposizione“, vale a dire la doppia imposizione fiscale degli utili generati da società di capitali) e anche per altri motivi (diritto del bilancio, costi, ecc.). Secondo l’esperienza, buona parte delle imprese neocostituite fallirebbe, ragione per cui il legislatore dovrebbe concedere al fondatore la facoltà di avviare un’impresa senza poter essere chiamato a risponderne illimitatamente. Anche le imprese straniere potrebbero trarre profitto dal fatto di poter essere soci, in Svizzera, di una società di persone; in virtù delle convenzioni di doppia imposizione, tali investitori stranieri sarebbero tassati su reddito e sostanza unicamente in Svizzera. In una società di capitali, a differenza di quanto precede, i profitti sarebbero tassati in Svizzera, ma i dividendi sarebbero imponibili anche presso il domicilio all’estero. Il parlamentare ha poi accennato, quanto alle possibili forme giuridiche, alla „GmbH & Co. KG“ (o alla „AG & Co. KG“), molto diffusa soprattutto in Germania.
421.2 Parere del Consiglio federale e trattazione in Parlamento
Il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. La mozione ha dovuto dapprima essere esaminata a fondo. La forma di organizzazione della „GmbH & Co. KG“ sviluppata in Germania dalla prassi, non sarebbe esente da problemi e sarebbe oggetto di critiche da parte di dottrina e giurisprudenza; tra tutte le forme possibili di società, essa godrebbe della reputazione peggiore, poiché spesso correlata alla possibilità di danneggiare i creditori. La struttura di tale forma d’organizzazione sarebbe inoltre alquanto complessa, in quanto nella GmbH & Co. KG tipica vi sarebbe soltanto un socio illimitatamente responsabile – vale a dire la Sagl – il cui scopo sarebbe esclusivamente quello di ricoprire