Rapporto esplicativo

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 81 pagine

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L’avamprogetto di revisione del diritto della Sagl rinvia in diversi punti alle norme relative del diritto della società anonima. Ciò non significa tuttavia che la Sagl costituisca una semplice variante della SA. Il diritto della società anonima contiene piuttosto una sorta di parte generale del diritto delle forme societarie dotate di personalità giuridica, alla quale le disposizioni della Sagl, come pure della società cooperativa, rinviano o dovrebbero rinviare.

Per venire incontro in particolare alle esigenze delle PMI, una riforma potrebbe anche contemplare l’aggiunta di alcune disposizioni speciali al vigente diritto della società anonima, così da istituire una forma particolare di SA, posta tra la SA e la Sagl („SA privata“ o „piccola SA“). Una proposta corrispondente è stata formulata da Alain Hirsch e Peter Nobel – quale alternativa a una riforma del diritto della Sagl (RSDA 3/1997, pag. 126 segg.). Dopo attenta riflessione, il gruppo di lavoro Sagl è giunto alla conclusione che non fosse opportuno seguire tale via.

Già secondo il diritto vigente, una Sagl non è necessariamente più piccola di una SA. L’avamprogetto si distanzia ancor più dalla concezione secondo cui una Sagl debba essere piccola e una SA grande:

Benché il capitale sociale minimo di una Sagl ammonti a soli 40'000 franchi contro i 100'000 del capitale azionario minimo, dato che il capitale sociale della Sagl, diversamente dal capitale azionario, va sempre integralmente liberato, per la costituzione di una Sagl sono necessari mezzi finanziari la cui entità è di poco inferiore a quella indispensabile alla costituzione di una SA (40'000 franchi contro 50'000).

La disposizione vigente secondo la quale il capitale sociale della Sagl non può essere superiore a 2 milioni di franchi è stata stralciata, in quanto si dovrebbe lasciare ai soci la libertà di utilizzare la Sagl anche per imprese di grandi dimensioni. Spetterà quindi ai soci decidere se la Sagl costituisca la forma idonea o se debba esserle preferita la SA.

Fondamentalmente, la Sagl si distingue dalla SA per l’esigenza del consenso dell’assemblea dei soci alla cessione di quote sociali, il divieto di incorporare quote sociali in un titolo al portatore o all’ordine e la possibilità di prevedere obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie. La Sagl si addice quindi a situazioni in cui si dia maggior peso alla persona dei soci, alle loro capacità e ai loro interessi specifici. Essa si attaglia quindi in modo particolare anche alle società familiari.

La Sagl non si addice per contro a situazioni in cui la persona dei soci non è essenziale; in altri termini a società pubbliche. Secondo l’avamprogetto, alla Sagl è perciò preclusa la possibilità di far capo al mercato dei capitali per raccogliere capitale proprio; essa può emettere prestiti in obbligazioni, ma non prestiti convertibili o con diritto d’opzione. L’inidoneità della Sagl al mercato borsistico, fuori borsa e paraborsistico non rappresenta, in tale contesto, un inconveniente, bensì un elemento caratteristico della concezione alla base della Sagl.

La denominazione „piccola SA“ suggerisce che la società in questione sia più piccola di una SA ma che, per il resto, le corrisponda. Riferita alla Sagl, tale affermazione non è corretta: come detto, la Sagl proposta dall’avamprogetto non si distingue necessariamente dalla SA per le dimensioni, quanto piuttosto per la sua struttura personale. Essa non deve essere fondata su modeste condizioni finanziarie, bensì su un numero ristretto di soci, in altri termini su condizioni in cui oggi sono perlopiù utilizzate società anonime combinate con convenzioni tra azionisti.

La denominazione „piccola SA“ si rivela dunque inadatta alla Sagl: la denominazione „SA privata“, parimenti oggetto di discussione, comprende necessariamente soltanto in parte le società anonime non quotate in borsa.