Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine

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informare le autorit‡ competenti piuttosto che provvedere in ogni caso alla consegna immediata dellíinteressato412. Facendo riferimento alle retate di polizia (art. 228), due degli interpellati sollecitano uníenunciazione pi˘ precisa e una formulazione pi˘ restrittiva delle condizioni relative413.

Quanto alle disposizioni inerenti allíarresto provvisorio (art. 229-232), líattenzione si focalizza sul termine di 24 ore entro il quale líinteressato devíessere rilasciato o condotto dinanzi al procuratore (art. 232 cpv. 3). A questo proposito taluni auspicano una regolamentazione pi˘ flessibile414, altri un termine massimo di 36 o 48 ore415, altri ancora vorrebbero che il termine di 24 ore non iniziasse a decorrere dal momento del fermo, ma soltanto al momento dellíarresto o, a dipendenza dei casi, del trasferimento da un Cantone ad un altro416. Ulteriori reazioni interessano la descrizione delle condizioni dellíarresto provvisorio, contemplate allíarticolo 229 capoverso 1417, oppure líipotesi dellíarresto di persone ricercate ad opera di privati cittadini

(art. 230 cpv. 1 lett. c)418.

9.3.2 Sezione 4: Carcere preventivo (art. 233-241)

In questa sezione, i pareri espressi riguardano in prevalenza i motivi di carcerazione, la procedura di controllo dinanzi al tribunale delle misure coercitive e líistanza di scarcerazione o di proroga della carcerazione. I primi due oggetti rientravano tra gli argomenti del questionario.

La regolamentazione dei motivi di carcerazione (art. 234) incontra il favore incondizionato soltanto di una minoranza degli interpellati419, mentre la maggioranza esprime invece delle riserve, vuoi di ordine generale420, vuoi riferite ai motivi del rischio di recidiva (lett. c) e del pericolo di commissione di un reato (lett. d).

 Gli interpellati ritengono generalmente che le condizioni per líammissione del ri-

schio di recidiva siano troppo restrittive, in riferimento sia alla precedente commissione reiterata di reati421, sia alla limitazione ai crimini e delitti gravi422, sia allíaffinit‡ tra i reati gi‡ commessi e quelli previsti423.

412 BE, SZ, SO, TG, ZH, FSFP. Auspicano la soppressione del cpv. 2: CSCPC, SVSP. 413 AJP, FSA. Chiede la soppressione dellíarticolo (argomento gi‡ disciplinato dalle disposizioni generali del capitolo): Avvocati GE. 414 Entro 24 ore soltanto Ñse possibile: BE, TG, CSCPC. 415 Entro 36 ore: SZ (in presenza di pi˘ imputati che parlano lingue ìesoticheî), SH, ZG, CAIS; entro

48 ore: GR, LU, FSFP.- FSA si pronuncia tuttavia a favore di un termine pi˘ breve (12 ore). 416 Risp. SVSP e VBJAZ. 417 ì» autorizzataî in luogo e vece di ìË tenutaî: AG, MP AG; per una delimitazione pi˘ restrittiva: AJP, FSA. 418 Formulano critiche (e propendono in parte per una soppressione): ZH, CAPP, Avvocati GE, Uni ZH, Uni GE. 419 PCS, PES, SwissBanking, Polizia BE, Polizia SG, Uni Losanna, SPA. Alcuni di loro ne raccomandano addirittura la soppressione (in special modo con riguardo allíart. 211): SO, SG, TG, SVSP. 420 La prassi giurisprudenziale esistente in materia sarebbe sufficientemente concreta e inoltre/oppure non sarebbe necessario precisare la norma: AI, BS, SH (per i motivi di carcerazione di cui alle lett. a e b), SZ (come SH), TG, TI, UR, VD, SSDP, VSPS.- Aggiungere il fermo per turbativa dellíordine pubblico: VD, Polizia VD, Polizia Losanna, CAIS. 421 [BenchÈ in parte non sia chiaro se si intenda rinunciare soltanto alla recidiva ripetuta oppure in generale alla condizione del reato commesso in precedenza] AG, AR, AI, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO, SG, TI, TG, UR, VD, ZG, ZH (presenta una proposta consistente in una soluzione differenziata tra rischio di recidiva generale e qualificato), PLR, PLS, SSDP, CAPP, CAIS,