Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine

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 La regolamentazione del pericolo di commissione di un reato Ë anchíessa oggetto

di commenti altrettanto numerosi, ma pi˘ differenziati. Dal profilo della sistematica, ad esempio, taluni pretendono che la materia esuli dalla procedura penale424 o che debba essere disciplinata in un capoverso a sÈ stante, giacchÈ non dipende dal sospetto di reato di cui al capoverso 1425. Altri auspicano che si rinunci alla qualifica relativa alla gravit‡ del crimine o alla condizione della (esplicita) minaccia426, chiedono di precisare che la regola si riferisce anche ai reati tentati427, o suggeriscono che si tenga conto delle condizioni della cauzione preventiva428. Quattro organizzazioni sono del parere che convenga rinunciare a tale motivo di carcerazione429.

Vari interpellati ritengono che la regolamentazione della procedura di controllo della carcerazione dinanzi al tribunale delle misure coercitive (art. 237 seg.) sia eccessivamente complessa, macchinosa, di difficile attuazione430. Questa critica, al pari delle riserve espresse da chi Ë sostanzialmente favorevole al modello proposto431, va sistematicamente interpretata nel contesto della procedura di carcerazione nel suo insieme, includendo dunque le fasi del fermo di polizia (art. 232), della procedura di carcerazione stricto sensu dinanzi al procuratore pubblico (art. 235) e quella della proroga della carcerazione (art. 239 e seg.). Tutti i commenti tranne uno, che suggerisce uníimpostazione radicalmente diversa432, si concentrano sugli aspetti seguenti:

 prescrizioni sui termini (art. 232 cpv. 3, 235 cpv. 3, 238 cpv. 1): la maggior parte

degli interpellati caldeggia un ripensamento della regolamentazione. Non pochi considerano ad esempio che il termine di 48 ore concesso al tribunale delle misure coercitive affinchÈ possa statuire (art. 238 cpv. 1) sia eccessivamente lungo433, mentre altri lo ritengono troppo breve o propongono di sospenderlo la domenica e nei giorni festivi434. Per altri, invece, Ë troppo breve il termine di 24 ore concesso al procuratore pubblico per formulare la proposta di adozione di misure coercitive

MP AG, MP GE, Polizia VD, Polizia Losanna, Uni GE, GDS, Avvocati GE, VBJAZ, CSCPC, Wyss et al. 422 AR, BE, GL, LU, NW, OW, SG, TG, VS, ZG, PPD, PLS, CAPP, Neustart, CSCPC, Polizia VD, Uni GE, SVSP, MP GE. 423 JU, Avvocati GE, SSDP, MP GE. 424 PS, AJP, GDS, FSA, Uni SG, FSA. 425 BS, GR, SH, SZ, TG, UR. 426 BE (ma completare con la condizione della grave minaccia per la sicurezza altrui), FR, Polizia VD, Polizia Losanna, risp. VBJAZ e SG, PPD, SVSP, VBJAZ. 427 NW, OW, ZG. 428 AJP, GDS, SSDP. 429 AJP, GDS, MP GE (la disposizione diviene superflua se per quanto riguarda il rischio di recidiva si rinuncia alle condizioni limitative della reiterazione e dellíaffinit‡), FSA. 430 AG, BL, LU, NW, TI, VD, ZG, Polizia VD, Polizia SG. 431 Approvano senza riserve: JU, SO (critica i termini ma preconizza líadozione di una soluzione uguale a quella prevista nellíavamprogetto), TG, PLS, SwissBanking. 432 Ordine di carcerazione emesso dal procuratore pubblico, verifica da parte di un tribunale: PLS, MP AG, Polizia VD, Polizia SG.- Per il giudice dellíarresto piuttosto che il tribunale delle misure coercitive: GR. 433

24 ore sono sufficienti: GR, LU, NW, SH, SG, TI (di norma), Uni SG. 36 ore: ZG; 12 ore: PS, AJP, GDS, FSA.- Altri interpellati chiedono che la durata complessiva sia fissata a 72ore invece di 96 (compresi il fermo di polizia e la procedura dinanzi al procuratore pubblico), ma non indicano la fase a scapito della quale occorrerebbe conseguire il risparmio di tempo: BS, FR, ASP. 434 VD, VS (se la procedura comprende uníudienza orale), FSFP; soltanto durante i giorni feriali: SZ, TG, PPD.