Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/19: Codice di procedura penale · 113 pagine

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16. Titolo dodicesimo: Forza di cosa giudicata e esecuzione di sentenze penali (art. 506-514)

Le disposizioni del presente titolo sono relativamente poco commentate e non sembrano oggetto di controversie.

Una critica generale Ë rivolta al capitolo sullíesecuzione delle decisioni penali (art. 509-514)852 e sono peraltro state formulate le seguenti proposte puntuali di modifica:

Riguardo allíacquisizione e constatazione della forza di cosa giudicata (art. 506- 508), sono state formulate proposte di modifica concernenti da un lato il momento del passaggio in giudicato (art. 506)853 nei casi di cui al capoverso 1 lettera b854 o al capoverso 1 lettera c855, díaltro lato la notifica del passaggio in giudicato nel caso di cui allíarticolo 507 capoverso 2856.

Riguardo allíesecuzione delle decisioni penali (art. 509-514), il disciplinamento della garanzia dellíesecuzione di sanzioni privative della libert‡ (art. 510) Ë oggetto di diverse critiche.857 Per quanto attiene alla riscossione delle spese procedurali (art. 512) da un lato Ë proposta la modifica della disposizione relativa alla compensazione (cpv. 3)858, díaltro lato Ë proposta la possibilit‡ di esonero dalle spese859.

852

FSA (le norme procedurali vanno seguite anche a questo proposito; la protezione giuridica deve essere garantita).

853

LU (i termini possono variare poichÈ si tratta di una soluzione tecnica).

854

MP GE (scettico), MP AG (il giudizio penale non deve passare in giudicato prima che la decisione dellíautorit‡ di ricorso abbia esplicato i suoi effetti altrimenti i periodi di prova assortiti di regole di condotta potrebbero essere elusi).

855

AG, MP AG.

856

BE (la comunicazione díufficio del passaggio in giudicato pare giustificata solo allorquando le parti sono informate dellíinoltro di uníimpugnativa).

857

La presente disposizione viola la sovranit‡ cantonale in materia díesecuzione: BE (cpv. 4 - 6 vanno disciplinati nelle leggi cantonali díesecuzione); LU (dubita della necessit‡ dei cpv. 3 - 5); dubbi circa líobbligo di sottoporre il caso al tribunale delle misure coercitive (cpv. 4): MP AG (appare ugualmente inutile líobbligo di sottoporre il caso di carcerazione al tribunale delle misure coercitive allorquando líimputato non ha obbedito allíordine díesecuzione della pena); occorre statuire sulle garanzie e i principi procedurali e precisare che la detenzione preventiva va imputata sulla durata della pena: FSA.

858

LU (la compensazione Ë ammissibile solo nei limiti fissati dal CO), FSA (la disposizione non pare adeguata alla complessit‡ dei casi che possono presentarsi; un rinvio alle regole generali pare sufficiente).

859

VS (ad cpv. 1: líordinanza del Consiglio federale dovrebbe prevedere un disciplinamento analogo a quello dellíart. 487 cpv. 5, che permette di esonerare le autorit‡ díesecuzione delle pene dal pagamento delle spese), SVB (nuovo cpv. 4, secondo il quale Confederazione e Cantoni possono prevedere un esonero dalle spese procedurali).