Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/10: Parchi naturali e paesaggistici d'importanza nazionale. Revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) · 22 pagine
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centrale) TBV (TG) Zürcher
Bauernverband
9. Organizzazioni Association forestière Economia forestale forestali (inclusi gli neuchâteloise/ svizzera
ingegneri forestali) CRIFOR, G.P.G.F.P.,
FVW (sia)
10. Altri Tiefbau / Entsorgung
Stadt Zürich, H&W,
Burri, Oggier
Per quanto riguarda la questione dell’istituzione di parchi naturali e paesaggistici, hanno prevalso le posizioni essenzialmente a favore. Le posizioni essenzialmente contrarie negano la necessità di parchi, vedono ostacolato lo sviluppo economico o l’utilizzo dei parchi per attività ricreative e rifiutano una legislazione in merito. Le risposte critiche difendono un’iscrizione nella legislazione sulla politica delle regioni rurali o nel diritto sulla pianificazione del territorio, ritengono che il finanziamento non sia garantito o che il progetto di legge non sia ancora equilibrato per quanto riguarda la sostenibilità e il soddisfacimento degli interessi economici. Le risposte che chiedono una soluzione sostanzialmente diversa per i parchi nazionali esistenti sono state classificate come fossero a favore, poiché fondamentalmente approvano il progetto. Sono inoltre state classificate a favore le risposte che rifiutano severe limitazioni d’utilizzazione nelle zone centrali, ma che in generale approvano il progetto.
4. Riassunto degli oggetti posti in consultazione
4.1. Scopo della legge
Lo scopo dei parchi deve essere stabilito in un apposito articolo, eventualmente nell’articolo che definisce lo scopo della LPN (art. 1). La legge deve contenere obiettivi chiari e precisi. Quale scopo viene proposto: la promozione della biodiversità, in particolare il pieno raggiungimento degli obiettivi finora contenuti nella LPN, la promozione equilibrata dello sviluppo sostenibile (art. 73 Cost.), lo sviluppo sostenibile esemplare, la realizzazione degli obiettivi della politica regionale e della politica di ordinamento del territorio. Riguardo alla dimensione ecologica della sostenibilità, si richiede che l’obiettivo di protezione finora promosso dalla LPN sia pienamente raggiunto anche tenendo conto delle dimensioni dello sviluppo economico e sociale.
4.2 Coordinamento tra pianificazione del territorio e sviluppo regionale
Il rapporto tra gli strumenti per l’istituzione e la gestione dei parchi e gli strumenti della pianificazione del territorio e della politica regionale deve essere presentato in modo più chiaro e, se necessario, disciplinato nella LPN. In particolare, i parchi devono essere trattati nella pianificazione direttrice cantonale e la loro utilizzazione dovrà continuare ad essere garantita con i mezzi della pianificazione del territorio. Occorrerà una stretta collaborazione tra gli uffici per la protezione della natura e del paesaggio e i servizi specializzati in materia di pianificazione del territorio e sviluppo regionale, sia a livello federale che a livello cantonale; occorrerà inoltre che nella Commissione federale per i parchi siano rappresentati tutti gli ambienti interessati. Alcuni partecipanti alla consultazione vedono le basi giuridiche piuttosto nel diritto sulla pianificazione del territorio o nei decreti di politica regionale. Contestano