Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/10: Parchi naturali e paesaggistici d'importanza nazionale. Revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) · 22 pagine

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l’abbandono della caccia si temono danni al di fuori della zona centrale. Le zone centrali potenziali sono – diversamente dall’attuale parco nazionale – zone tradizionali ed attraenti per vacanze estive ed invernali con alloggi in montagna. L’alpinismo, nelle dimensioni attuali, è considerato tollerabile per il parco. Per lo sfruttamento della zona periferica non possono essere imposti contratti di coltivazione.

4.7. Parchi paesaggistici

La rinuncia alla zonazione con zone centrali, di cura e di sviluppo o simili e con punti percentuali (analogamente alla riserva della biosfera) è approvata. È auspicata, ma non obbligatoriamente richiesta, l’inclusione delle superfici già tutelate che rientrano nella protezione della natura. Sono invece giudicati vaghi e incompleti i requisiti territoriali presentati. Il territorio del parco deve presentare un’elevata qualità paesaggistica già al momento dell’istituzione del parco. Anche gli esemplari programmi di sviluppo per il paesaggio e l’economia del territorio del parco non possono compensare una situazione di partenza inadeguata. L’elevata qualità del paesaggio richiesta nella documentazione relativa alla consultazione deve essere formulata in modo più chiaro ed incisivo. L’agricoltura e l’economia forestale devono essere promosse e non limitate. I requisiti relativi alle superfici descritti nel rapporto esplicativo devono essere ridotti per i parchi nel Giura e nell’Altopiano, poiché altrimenti in queste regioni non è possibile creare nessun parco di elevata qualità.

4.8. Parchi naturali

Da una parte questo tipo di parco è auspicato ed è considerato indispensabile per l’educazione alla natura; dall’altra la sua necessità e la sua realizzabilità vengono messe in questione. La protezione del processo, che vuole essere rigorosa, è in contraddizione con l’obiettivo di comunicare la natura, se, nella zona centrale, può essere osservata soltanto dai sentieri. Nelle vicinanze degli agglomerati, l’istituzione dei parchi è quasi impossibile, se si rispettano i requisiti concernenti il divieto di utilizzazione e le superfici, stabiliti nel rapporto esplicativo. Viene avanzata la proposta, soprattutto da parte delle regioni di montagna, di prevedere l’istituzione di parchi naturali anche a quote più elevate, e nelle zone fortemente turistiche.

4.9. Progetti transfrontalieri per l’istituzione di parchi

Le condizioni territoriali e l’esigenza di specifiche dimensioni delle superfici possono condurre all’istituzione di parchi che vanno oltre i confini di un Cantone. Tali parchi devono essere gestiti in modo uniforme. Al fine di garantire il coordinamento tra i Cantoni e con la Confederazione, sono auspicate alcune norme. Anche per i parchi alle frontiere del Paese, che confinano con i territori dei parchi dei Paesi vicini, occorre chiarire le condizioni generali di collaborazione. Occorre inoltre stabilire in che modo si possono considerare le superfici dei parchi all’estero per soddisfare i requisiti relativi alle superfici.

4.10. Ente responsabile del parco

Viene discussa la richiesta in base alla quale le istituzioni di diritto pubblico dovrebbero disporre della maggioranza dei diritti decisionali. La responsabilità comune delle istituzioni di diritto pubblico, delle organizzazioni private e delle cerchie scientifiche è giudicata adatta