Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati

AB, l’Associazione dei farmacisti del Cantone Basilea-Campagna e SSF auspicano che la disposizione venga completata, nel senso che chi per le quantità in questione è in possesso di un’autorizzazione di fabbricazione del Cantone non dovrà necessitare di un’autorizzazione di fabbricazione dell’Istituto.

Artt. 14 – 16

AgorA, ASR, GalloSuisse, LOBAG, Prometerre, USC, UCS, Suisseporcs, VSP e VSF chiedono che vengano stralciati gli articoli da 14 a 16 poiché a) le disposizioni relative alla prescrizione e dispensazione di medicamenti veterinari sono sufficienti b) il veterinario sorvegliante in qualità di responsabile tecnico nella maggior parte dei casi non possiede le conoscenze specifiche in materia di foraggi medicinali e c) non è auspicata la ripartizione dei compiti fra più veterinari. UFA, AG e ACCS lamentano che dalle disposizioni non emerga sufficientemente la distinzione fra chi prepara le miscele in proprio e i mulini per mangimi.

Art. 14 Requisiti posti all’azienda per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti

Lett. a

AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW, SG, SH, SZ, UR, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL e il veterinario del Cantone JU esigono che la collaborazione con il responsabile tecnico debba essere disciplinata da un contratto scritto.

Lett. c

Antistress, ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, SVKH, WALA e Weleda chiedono che vengano inserite le premiscele per foraggi medicinali della medicina complementare.

Fenaco, SVS, l’Associazione veterinari dell’Argovia, Vital AG e VSF osservano come a causa della grande varietà dei foraggi misti esistenti e della relativa composizione specifica sia impossibile documentare la compatibilità di una premiscela con tutti i foraggi esistenti.

Art. 15 Responsabile tecnico

AR, SH e TI criticano che i requisiti posti al responsabile tecnico siano molto più restrittivi che non nel settore della medicina umana e che il grado di dettaglio della disposizione sia esagerato.

Cpv. 2

BE, AB, l’Associazione dei farmacisti del Cantone Basilea-Campagna, ASSM e SSF chiedono che venga inserita l’aggiunta secondo cui il responsabile tecnico può anche avere un diploma di laurea in farmacia, KAV non vuole richiedere esplicitamente una determinata formazione e SSIC propone di prendere a modello la GMP ed esige una formazione universitaria in scienze naturali, esperienza e la formazione supplementare proposta.

Cpv. 3

FR, JU e il veterinario del Cantone JU dubitano che un collaboratore qualificato possa sostituire il responsabile tecnico e SVS si chiede che cosa significhi esattamente l’espressione “sufficientemente qualificati”.

Art. 16 Requisiti posti agli impianti per l’aggiunta e la somministrazione di medicamenti

AI, BL, BS, FR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL, il veterinario del Cantone JU e SVS chiedono che venga aggiunto un nuovo capoverso 2 secondo cui spetta all’Istituto verificare i requisiti menzionati nell’ambito di una prova di omologazione e regolamentare anche la relativa procedura e le tasse riscosse. La prassi mostra che sono in commercio attrezzature e impianti con cui non si può lavorare senza residui, e la responsabilità al riguardo non deve essere accollata al detentore di animali. AG propone invece che chi