Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

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mette in commercio impianti e attrezzature del genere debba provare all’acquirente che il requisito di cui al presente articolo è soddisfatto.

Capitolo 3: Obbligo di diligenza e di comunicazione dei detentori di animali da reddito

Art. 17 Obbligo di diligenza

ZG osserva che l’obbligo di diligenza è ampiamente disciplinato nell’articolo 3 LATer e comprende non solo la conservazione, ma anche l’utilizzazione corretta dei medicamenti veterinari. AR, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, ASR, LOBAG, USC, la Federazione svizzera per l’inseminazione artificiale, UCS e VSP chiedono di aggiungere che l’istruzione per l’uso scritta va conservata finché il medicamento veterinario è disponibile nell’azienda. La SVS propone un termine di conservazione di 3 anni, analogo a quello prescritto per le istruzioni per l’uso ufficiali.

Art. 18 Obbligo di comunicazione in caso di cambiamento di detentore

AI, AR, BL, BS, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, ZG, ZH, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL e il veterinario del Cantone JU chiedono che venga eliminato l’ingiustificato scostamento dall’articolo 18 OIgC. L’OMvet deve essere applicabile esclusivamente per il cambiamento di detentore, l’articolo 18 OIgC esclusivamente per il trasferimento degli animali al macello.

Cpv. 1 lett. a

AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW, SG, SH, TG, ZG, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL e il veterinario del Cantone JU chiedono una conferma scritta che l’animale non si è ammalato né ferito nei 10 giorni che precedono il cambiamento di detentore.

Cpv. 1 lett. b

FR, JU e il veterinario del Cantone JU richiedono che oltre ai termini d’attesa dei medicamenti veterinari vengano indicati anche quelli di altre sostanze.

Cpv. 2

AG, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG e il veterinario del Cantone BL esigono anche che venga indicato per iscritto il tipo di malattia.

AI, AR, SG, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, AgorA, ASR, LOBAG, Prometerre, USC, UCS e Suisseporcs auspicano, qualora il certificato non possa essere rilasciato, che nel certificato d’accompagnamento per animali ad unghia fessa si debba indicare il tipo di malattia o ferita. Inoltre si devono indicare i trattamenti eseguiti e le quantità dei medicamenti veterinari utilizzati unitamente alla data di scadenza del termine di attesa. AI, AR, SG e il veterinario dei due Cantoni di Appenzello chiedono che in questo caso tali indicazioni figurino anche nel passaporto equino.

Cpv. 3

AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL e il veterinario del Cantone JU chiedono di precisare che negli altri casi le indicazioni devono essere fatte in modo che terzi possano abbinarle univocamente all’animale. ASR, USC e VSP chiedono che tali indicazioni non siano rese obbligatorie nel passaporto equino; a tale scopo deve essere approntato un certificato d’accompagnamento ufficiale.

Art. 19 Particolari obblighi di diligenza nella produzione di derrate alimentari

Cpv. 1

AG, AI, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH, il veterinario dei due Cantoni di Appenzello, il veterinario del Cantone BL, il veterinario del Cantone JU e SVS vogliono precisare che non possono essere utilizzati quali derrate alimentari solo quei prodotti per i quali al momento della produ-