Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati
ne che prescriva per quali medicamenti è richiesta nel singolo caso un’autorizzazione dell’autorità competente.
3. Prescrizione per quali medicamenti deve essere limitata o vietata l’importazione, qualora dalle circostanze risulti evidente che potrebbero essere destinati ad un uso illegale o abusivo. Per tali medicamenti deve essere approntata una lista.
A questa soluzione aderiscono in linea di principio: l’associazione dei farmacisti del Cantone BE e VSSG.
Pharmaforum presenta una domanda di suddivisione: i farmacisti con autorizzazione cantonale a condurre una farmacia pubblica o una farmacia ospedaliera devono poter importare nel singolo caso e senza autorizzazione medicamenti non omologati in Svizzera ma registrati nell’UE o negli USA e destinati al trattamento di una determinata persona. Per contro è richiesta un’autorizzazione nel singolo caso per l’importazione da Paesi terzi.
Cpv. 3
AG, BL, LU, ZG e il veterinario dei due Semicantoni di Appenzello chiedono che il termine “animali da reddito” venga sostituito con il termine “animali”. FR, NE, VD e KAV criticano che nella versione francese manchi la precisazione che l’importazione di medicamenti veterinari non omologati e destinati ad animali da reddito da parte di un operatore sanitario richiede un’autorizzazione di Swissmedic.
Art. 43 lett. e
AG, SH, ZH, USS, PS, IPK e KAV criticano che le misure immediate non siano definite. Viene proposto che ciò potrebbe avvenire in un decreto dell’Istituto oppure in istruzioni interne agli ispettori cantonali o regionali. Inoltre bisogna definire le competenze da affidare agli ispettori nell’ambito delle misure immediate. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS chiedono che la formulazione venga limitata alle misure immediate necessarie e adeguate di volta in volta alla situazione esistente. Il GRIP ritiene inadeguate le misure immediate adottate dagli ispettori e propone che in casi d’inadempimento gli ispettori informino con procedura d’urgenza l’Istituto, che poi decide nel merito.
Art. 46a Trattamento di dati personali
AG propone di limitare il trattamento ai dati personali anonimizzati. SSF critica la mancanza di una base legale. VSSG ritiene che la formulazione non sia sufficientemente vincolante e chiede pertanto che venga sostituita con una formulazione vincolante.
Art. 46b Informazione del pubblico sulle autorizzazioni
BE e USAM chiedono che la pubblicazione sia obbligatoria. L’associazione dei farmacisti del Cantone BS, ASSGP, Interpharma, Pharmaforum, Pharmalex, ASSM, SSIC, SSSP e VIPS chiedono che l’Istituto debba essere obbligato a stilare un registro. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS sono del parere che i siti aziendali non vadano pubblicati.
Art. 47 (non è stato messo in consultazione)
SSIC vorrebbe stralciare questo articolo poiché la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione non prevede una tale delegazione.
Allegato 1 n. 1 lett. c e d, n. 2
Numero 1
AG, BL, LU, SG, SH e TG chiedono che l’Istituto debba emanare direttive conformi alla prassi, in quanto a tale scopo non è sufficiente fare riferimento alla direttiva 90/167/CEE. USAM, l’associazione dei farmacisti del Cantone BE, ASSM e SSF sono dell’avviso che le norme menzionate nella disposizione