Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 17 Avvertenza obbligatoria per la pubblicità nei media elettronici di medicamenti delle categorie di vendita C e D

AG, TG, le associazioni dei farmacisti dei cantoni SZ e TI, CPS e SSF chiedono che nella categoria C nell’avvertenza obbligatoria il termine indefinito “specialista” venga sostituito con l’espressione “medico o farmacista”, usata nell’UE. L’associazione dei farmacisti del Cantone BS e SSF ritengono che nell’avvertenza obbligatoria si debba fare una distinzione fra le categorie di vendita C e D. Santésuisse vuole lasciare invariato il titolo precedente: non deve essere consentita la pubblicità per i preparati dell’ES perché comporta un uso eccessivo di medicamenti e visite mediche inutili.

Cpv. 1

AG è dell’opinione che la dicitura visualizzata nella pubblicità cinematografica debba avere caratteri della doppia grandezza utilizzata solitamente nei sottotitoli. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS ritengono adeguata una grandezza di almeno un quinto dell’intera immagine. ASD chiede che nel testo dell’ordinanza venga espressamente annotata la visualizzazione dell’avvertenza obbligatoria nella pubblicità muta.

Cpv. 3

ApA e Pharmaforum sono del parere che nella pubblicità su schermi pubblicitari elettronici l’avvertenza debba essere visualizzata solo al termine dello spot, essendo più vicina alla pubblicità televisiva che non a quella con manifesti. SW vuole adeguare la visualizzazione della dicitura a quella prescritta per la versione muta della pubblicità televisiva. L’ASP si esprime a favore dello stralcio di questo capoverso, in quanto per gli schermi pubblicitari elettronici sono applicabili le disposizioni relative alla pubblicità cinematografica muta.

Art. 21 cpv. 1 lett. g e h, cpv. 2

JU preferisce la versione vigente a quella proposta nell'avamprogetto.

Art. 22 lett. c

AG vorrebbe che nel testo della disposizione vengano inclusi i dispositivi medici. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS chiedono che venga stralciato l’ultimo periodo, che crea solo confusione.

Titolo prima dell’art. 22a

ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS propongono la formulazione “Pubblicità destinata al pubblico con confronti di prezzi” anziché “Confronti di prezzi”.

Art. 22a Principio

JU fa notare che se si pongono requisiti formali ai confronti di prezzi si devono istituire anche mezzi di controllo e sanzioni. IPK chiede che nel testo dell’ordinanza vengano elencate le proprietà necessarie per la confrontabilità dei prezzi. Santésuisse chiede che i preparati dell’ES siano espressamente esclusi dai confronti di prezzi a causa del rischio di abuso a scopi pubblicitari. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS vogliono stralciare il capoverso 3 poiché in un’inserzione pubblicitaria non è possibile tenere costantemente aggiornato il confronto di prezzi: nell’inserzione devono essere invece indicati i prezzi di mercato o quelli relativi ai medicamenti che figurano nell’ES (ai sensi dell’art. 22c), costantemente aggiornati. Intergenerika critica la necessità di interpretazione delle formulazioni “stessa forma galenica” e “stesso principio attivo”.