Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 22b Indicazioni obbligatorie
Cpv. 1
AI, AR e ZG chiedono che alla lettera a si debbano elencare anche le sostanze ausiliarie soggette a dichiarazione. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS chiedono che non debbano essere consentite ulteriori indicazioni relative alle proprietà dei medicamenti messi a confronto. Intergenerika chiede che si debbano indicare anche i nomi delle marche.
Cpv. 2
ZG chiede che venga cancellato l’esempio della composizione delle sostanze ausiliarie. FPC esige che l’avvertenza venga riportata in posizione ben visibile su ogni lato della confezione.
Art. 22c Prezzo determinante
BE propone un rimando generico all’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi poiché la limitazione di cui all'avamprogetto non è necessaria né appropriata. ApA chiede che il prezzo massimo possa essere stampato anche sulle confezioni.
Il Sorvegliante dei prezzi critica che il rimando ai prezzi ufficiali dell’ES sia in contrasto con il termine “prezzi massimi” utilizzato. Nel caso di tali “prezzi massimi”, non è di fatto consentito vietare le proposte di sconti nella pubblicità.
Cpv. 2
Santésuisse e SSF vogliono stralciare questo capoverso per via del rischio di abuso a scopi pubblicitari. Intergenerika ritiene che con questa disposizione sia possibile includere nei confronti di prezzi i prodotti che figurano nell’ES, ma un confronto di prezzi senza indicazione della marca non ha alcun senso. Ciò fa sorgere la problematica che con prodotti dell’ES si fa di fatto pubblicità della marca destinata al pubblico, il che è vietato in virtù del Manuale relativo all’ES.
Art. 22d Medicamenti soggetti a prescrizione medica
BE è del parere che debba essere disciplinata anche la pubblicazione del prezzo di un medicamento inferiore al prezzo massimo dell’elenco delle specialità o ad un prezzo che viene confrontato, giusta l’articolo 16 capoverso 1 lettera b dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi. In tal modo s’intende rendere trasparente per i pazienti e le casse malati chi deve pagare quanto e per che cosa. Intergenerika critica che nei prodotti soggetti a prescrizione sia il medico a decidere. In tale ambito, tuttavia, il prezzo non è il solo elemento importante. Una richiesta nell’attuale formulazione può rendere più difficile il lavoro degli specialisti dal momento che il paziente potrebbe insistere nel volere il medicamento meno costoso malgrado esso non sia adatto a lui. Secondo l’IPK si deve aggiungere che si devono confrontare soltanto i prezzi dei prodotti commercializzati in Svizzera. Inoltre la completezza andrebbe richiesta anche per i preparati della categoria C a carico dell’assicurazione malattie. Non è neanche comprensibile perché, oltre alle indicazioni obbligatorie, non si possano fornire indicazioni in merito alle proprietà di un medicamento. Secondo l’opinione di ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS questo disciplinamento rientra sistematicamente nell’articolo 22b. La SSF chiede che la disposizione venga sostituita con la frase “Sono vietati confronti di prezzi relativi a medicamenti soggetti a prescrizione medica”. Pharmaforum chiede invece che questa disposizione venga stralciata integralmente.
Art. 22e Autorizzazione (variante)
AG propone di inserire nell’elenco delle persone che non necessitano di un’autorizzazione anche le autorità sanitarie cantonali. AI, NE, TG, KAV, l’associazione dei farmacisti del Cantone ZH, GSASA e H+ sono d’accordo con la variante. FPC ritiene che qualora si introducano confronti di prezzi si debba adottare la variante. BE, BS, FR, GL, JU, SG, SH, UR, VD, USC, ApA, ASR, ASSGP, l’Ufficio del consumo, Gallo Suisse, GRIP, Intergenerika, Interpharma, IPK, Pharmaforum, Pharmalex, Santésuisse, SSIC, SW e VIPS si pronunciano contro la variante, adducendo i seguenti motivi: per l’Istituto comporterebbe un onere supplementare sproporzionato rispetto ai rischi/benefici; la disposizione è troppo