Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/24: Disegni del secondo pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici · 50 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati

burocratica e non dà alcun contributo alla sicurezza dei medicamenti; inoltre sono già stati elaborati requisiti sufficientemente severi per i confronti di prezzi. Viene invece proposto un controllo successivo con misure adeguate in caso di violazioni. Se la variante venisse approvata comunque, Pharmalex propone che l’Istituto o l’UFSP debba essere obbligato a pubblicare i confronti di prezzi relativi a medicamenti soggetti a prescrizione medica.

Art. 23

AG propone di integrare la disposizione con un divieto della pubblicità sui prezzi promozionali, poiché essa potrebbe indurre i consumatori a farsi una scorta, il che può essere pericoloso nel caso dei preparati delle categorie C e D. BE propone una riformulazione radicale ai fini di una migliore comprensione. ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS fanno presente che in questo caso si tratta di pubblicità destinata al pubblico e chiedono un’opportuna precisazione.

Cpv. 1

Secondo Santésuisse la disposizione non deve elencare ma limitarsi a prescrivere che la pubblicità di medicamenti alla radio, alla televisione e al cinema debba essere presentata all’Istituto per autorizzazione prima della presentazione. Nel caso di pubblicizzazione dei preparati che figurano nell’ES sussiste il rischio che le persone interessate si facciano prescrivere il medicamento dal loro medico anziché acquistarlo senza ricetta e pagarlo di tasca propria. Inoltre, la pubblicità destinata al pubblico per i medicamenti soggetti a prescrizione medica viola l’articolo 32 capoverso 2 lettera a LATer.

Cpv. 2

ASSGP, Interpharma, SSIC e VIPS vorrebbero mantenere invariata la formulazione vigente (“titolare dell’omologazione”) poiché non si tratta di persone fisiche singole definite concretamente.

4.4.4 Ordinanza relativa ai dispositivi medici, ODmed

Osservazioni di carattere generale

BE accoglie con favore la creazione di un Allegato 6. BL e SG propongono di vagliare approfonditamente la possibilità di una regolamentazione corrispondente nella medicina veterinaria, specie per quanto riguarda i dispositivi medico-diagnostici. Le CPS sono del parere che gli obblighi di documentazione siano in contrasto con le promesse fatte alle PMI in merito alla semplificazione delle procedure amministrative.

Commento ai singoli articoli

Art. 3 (non è stato messo in consultazione)

Cpv. 1 lett. e ed f

SSIC propone ulteriori definizioni ai fini di una migliore comprensibilità: “Stato contraente”: “Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di diritto internazionale sul reciproco riconoscimento di valutazioni e procedure di conformità dei dispositivi medici.” (lett. e); “Stato terzo”: “Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una tale convenzione.” (lett. f).

Cpv. 2

SSIC propone di precisare che per i dispositivi medici importati da uno Stato contraente vada adottata la classificazione ivi vigente.

Art. 14 cpv. 1 primo periodo

La SSF è del parere che questa disposizione esuli dal campo d’applicazione locale della LATer.