Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine

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3.8 Articolo 172 capoverso 3, secondo periodo CC

Il completamento dell'articolo 172 capoverso 3 CC è sostanzialmente accolto favorevolmente, visto che l'attuale clausola di limitazione nella procedura di protezione dell'unione coniugale non permette di ordinare misure adeguate e proporzionate nell'ambito della violenza domestica, motivo per cui la disposizione in determinati Cantoni è ancora applicata soltanto a determinate condizioni. Tuttavia non tutti i partecipanti alla procedura di consultazione sono d'accordo con lo spirito della revisione dell'articolo e ritengono troppo circoscritte in particolare le disposizioni volte a proteggere contro la violenza domestica. Viene conseguentemente proposto di adeguare l'articolo 172 capoverso 3, secondo periodo, in modo tale da poter prendere tutte le misure di protezione della personalità (AG, AR, BL, BS, BE, GR, SG, VS, ZH; DAO, FIZ, SKG, SKIhG, Uni GE). Inoltre la formulazione scelta fa pensare che tutte le misure di protezione discendenti dal diritto della personalità non possono venir applicate nel caso di coppie coniugate (GE).

L'Università di Losanna approva la revisione già per il solo fatto che nessuno ha mai saputo cosa s'intendesse per misure previste dalla legge. Il legislatore deve approfittare dell'occasione per evitare future ambiguità.

3.9 Altre proposte

Le altre proposte prevedono per lo più capoversi suppletivi che completano l'articolo 28b. Ma viene anche chiesta la revisione dell'articolo 28c e 28d CC nonché dell'articolo 275 CC. Inoltre andrebbe completato il rapporto esplicativo e chiariti diverse quesiti che sono stati sollevati. Ulteriori indicazioni in merito si trovano nell'allegato con le proposte precise dei partecipanti alla procedura di consultazione.