Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine
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2 Valutazione generale dell'avamprogetto relativo all'articolo 28b CC
2.1 Consenso di principio
Tutti i 26 Cantoni salutano con favore l'avamprogetto concernente un articolo 28b del Codice civile (CC) volto a proteggere la vittima di violenze domestiche e approvano un disciplinamento unitario a livello federale anche se, per quanto concerne determinati singoli quesiti, evidenziati qui appresso, hanno espresso riserve o presentato proposte di miglioramento e, in parte, anche proposte che si spingono oltre. Alla stessa stregua si esprimono sia i partiti (fanno eccezione: EDU, SVP) sia le organizzazioni invitate ufficialmente a esprimersi. Diversi interpellati osservano che la nuova disposizione è in perfetta sintonia con le iniziative parlamentari che propongono una revisione degli articoli 123, 189 e 190 del Codice penale o che completano quest'ultime in modo ragionevole. Ripetutamente viene sottolineato che con il nuovo articolo 28b lo Stato evidenzia che la violenza domestica non va in alcun caso tollerata e neppure considerata più a lungo una questione facente parte della sfera privata nella quale lo Stato non debba poter intervenire. Nel caso di questo fenomeno si tratta piuttosto di una violazione della personalità che occorre impedire con provvedimenti di difesa adeguati e duraturi. Conseguentemente la nuova disposizione di legge costituisce una risposta consona a un serio problema sociale, corrisponde a una necessità comprovata volta a rafforzare la protezione contro la violenza domestica tutt'ora insufficiente ed è adeguata a offrire alle vittime di questo tipo di violenza una protezione a breve e medio termine mentre le misure di polizia possono offrire alle vittime soltanto una protezione immediata e a breve termine, rendendo necessarie norme a medio termine nel Codice civile. La proposta costituisce dunque un complemento assolutamente indispensabile delle leggi cantonali di polizia. Inoltre la nuova disposizione legale non riveste soltanto rilevanza quando viene applicata bensì essa espleta anche un effetto preventivo auspicato in relazione con la violenza domestica. Per i Cantoni inoltre l'esecuzione risulterà facilitata e la prassi tra loro unificata grazie a una base legale migliorata. È ripetutamente evidenziato in modo positivo il disciplinamento in base al quale l'autore è tenuto a lasciare immediatamente il domicilio permettendo nel contempo alle vittime di rimanere nel loro ambiente abituale («principio di causalità»: «Chi picchia deve andarsene»). La circostanza che la persona che usa violenza debba assumersi immediatamente le conseguenze dei propri atti violenti lancia un segnale, poiché evidenzia dalla parte di chi sta la società.
La maggioranza delle cerchie consultate giudica il progetto maturo, equilibrato, ponderato, ben definito e adeguato alla realtà e lo ritiene uno strumento appropriato, applicabile e atto a proteggere contro la violenza domestica. Il progetto colma una lacuna nella protezione della personalità, visto che offre maggiore protezione e sicurezza alla persona vittima della violenza, permettendo di procedere in modo più efficace e con maggiori mezzi contro la persona che usa violenza. Tuttavia il disciplinamento legale deve essere sufficientemente flessibile in modo da poter tener conto delle caratteristiche individuali di ogni caso, attenuare quelli di rigore per tutte le persone coinvolte e garantire la mediazione, la prevenzione e una protezione durevole dei figli.
Gli interpellati approvano in particolare che:
! in linea di principio ogni lesione della personalità è considerata illecita anche se
non è stata commessa intenzionalmente;
! la nuova disposizione permette di proteggere tutte le persone che vivono nella
stessa economia domestica;