Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine

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quindi diventare vittime di violenze; viene pertanto da chiedersi se non vi sia opportuno includere anche altre forme di convivenza. Per queste ragioni, invece che sulla comunione domestica, sarebbe meglio fondarsi sulle relazioni familiari, matrimoniali o analoghe al matrimonio. È stato pure proposto di inserire nella legge o nel messaggio che, ai sensi di una reintegrazione, sia possibile ricorrere alla protezione dell'articolo 28b anche nel caso in cui la vittima abbia abbandonato in una prima fase la comunione domestica.

La maggioranza degli interpellati accoglie favorevolmente la rinuncia a limitare nel tempo quanto è degno di protezione, visto che i maltrattamenti, anche anni dopo lo scioglimento della comunione domestica, sono tutt'altro che un'eccezione.

3.3 Il divieto di importunare in altro modo (cpv. 1 lett. e)

La fattispecie dell'importunare in altro modo è ritenuta bisognosa di interpretazione e troppo vaga. Di conseguenza diversi partecipanti alla procedura di consultazione (AG, AR, BS, SG, SZ, ZG, ZH; SP, DAO, FIZ, SKG, SKIhG) auspicano che, mediante una precisazione, sia precisato che la vittima non può nemmeno essere importunata o messa sotto pressione da una persona terza istigata dalla persona che usa violenza. Occorre assolutamente evitare che la vittima di violenze debba intentare anche una procedura contro una terza persona ai sensi dell'articolo 28 CC.

3.4 Limitazione della durata di validità delle misure (cpv. 2)

Mentre a pochi partecipanti alla procedura di consultazione il termine fino a due anni appare lungo (BE, GL, UR; EKFF), motivo per cui andrebbe previsto a livello di legge un meccanismo che permetta una verifica periodica della decisione del giudice, altri interpellati (SZ, ZH; FDP) si esprimono esplicitamente a favore visto che il disciplinamento rispecchia il senso e lo scopo delle misure proposte. A più riprese la limitazione della durata ha anche sollevato quesiti concreti per quanto concerne la scadenza o la revoca delle misure di protezione segnatamente nel caso della ripresa in prova della vita in comune. Conseguentemente un'organizzazione (FIZ) ha presentato una proposta secondo la quale una misura diventa priva di oggetto o perché scade il termine ordinato per quest'ultima o perché il giudice ordina una nuova misura, ma non quando, ad esempio, la convivenza riprende per un periodo di prova.

3.5 Misure a titolo cautelare (cpv. 3)

Due partecipanti alla consultazione (JU, SZ) hanno evidenziato che tra l'articolo 28c capoverso 1 e l'articolo 28b capoverso 3 esiste una discrepanza in quanto il capoverso 3 dell'articolo 28b prevede misure a titolo cautelare soltanto allorquando sussiste la minaccia di un'aggressione ma non quando quest'ultima è già in corso. Una siffatta differenziazione non è eseguibile. Inoltre viene proposto di menzionare anche nell'articolo 28b capoverso 3 l'esclusione dell'articolo 28d capoverso 2 seconda frase (ritardo manifesto nella presentazione dell'istanza) menzionato nel rapporto. L'esclusione della disposizione relativa alla richiesta di una garanzia nel caso di provvedimenti cautelari (art. 28d cpv. 3) viene criticata soltanto da un partecipante alla consultazione (VFG) perché ritiene che non sia opportuno istituire norme differenziate in seno al medesimo ambito giuridico. Altri interpellati fanno notare che soltanto l'apprezzamento della vittima dovrebbe essere determinante per stabilire se sussiste o no un grave pericolo per contrastare il quale devono venir presi provvedimenti superprovvisionali (EKF, SKF).