Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine
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Si chiede inoltre in quale misura in generale, e in particolare in relazione con misure cautelari, possano venir anche ordinati trattamenti suscettibili di migliorare il comportamento della persona violenta, ad esempio in relazione al consumo di droghe o alcool (Uni BS).
3.6 La procedura (cpv. 4)
Tutti accolgono favorevolmente che sia prevista una procedura semplice e rapida invece di una procedura ordinaria. È tuttavia criticato che, in ragione dell'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 28b, nella procedura di protezione dell'unione coniugale secondo il nuovo articolo 172 capoverso 3 numero 2, le medesime misure devono essere ordinate per le coppie sposate nella procedura sommaria, mentre per le coppie non sposate nella procedura semplice e rapida (BS, SH, ZH). Ne consegue che le coppie non sposate soggiacciono a disposizioni più rigorose per quanto riguarda le prove e non possono accontentarsi della semplice prova della verosimiglianza. Inoltre per le misure ai sensi dell'articolo 28b è, se del caso, ammissibile il ricorso per riforma, mentre, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, a livello federale contro le decisioni sulle misure cautelari e quelle riguardanti la protezione dell'unione coniugale è possibile sollevare soltanto il ricorso di diritto pubblico. Una procedura unitaria e sommaria sarebbe dunque da preferire anche in considerazione del carattere provvisorio delle misure di protezione della durata massima di due anni. Viene inoltre chiesto di semplificare al massimo l'accesso alla procedura e, in tale contesto, di verificare se per la vittima di violenze non possa essere gratuita visto che la dipendenza finanziaria delle vittime (sovente donne) da chi le maltratta è un ostacolo rilevante a una protezione efficace.
Diversi partecipanti alla consultazione (SZ; DAO, FIZ, SKIhG) sottolineano che, per quanto concerne l'esecuzione, potrebbe nascere un vuoto in quanto, mediante la revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale (CP) e la conseguente futura soppressione delle pene di arresto, l'articolo 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) perderà d'importanza e dunque anche d'efficacia. L'efficacia delle nuove disposizioni di protezione di diritto civile dipende non da ultimo dal fatto che sia possibile far rispettare le misure ordinate, cosa che la semplice comminazione di una multa non può garantire senz'altro. Inoltre sono noti casi in cui è la vittima stessa ad aver dovuto pagare la multa.
Diverse organizzazioni hanno reagito con stupore (CES, EFS, EKF, SEK, SKF, SODK) alle spiegazioni nel rapporto secondo le quali in occasione di una procedura di concordato l'attore possa ritirare la sua azione se la persona che usa violenza segue un programma di rieducazione sociale. Non soltanto tale possibilità di pressione contraddice diametralmente il pensiero di fondo della legge, ossia la protezione della vittima, ma il fatto di assolvere un siffatto programma di rieducazione sociale non dà alcuna garanzia che la persona in questione non usi mai più violenza. La possibilità di ritirare l'azione potrebbe unicamente venir tollerata se, in caso di mancato rispetto del compromesso, sorgesse un diritto a una nuova azione. In ogni caso occorrerebbe apprezzare con la massima accuratezza le circostanze del ritiro dell'azione tenendo conto di possibili tentativi di pressione da parte della persona violenta.