Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine
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tesi. Occorre dunque chiedersi se non sarebbe opportuno istituire un'istanza che possa ordinare misure provvisorie, ma vincolanti, per un periodo limitato fino a tre mesi.
Alcuni (SZ; FIZ) hanno anche espresso il parere che per ordinare delle misure occorrerebbe fondarsi per principio sulla credibilità, dal momento che comunque le misure sono soltanto a termine e la proporzionalità va esaminata al momento di ordinare la durata.
Altri punti di discussione, nel merito dei quali si entrerà più avanti, riguardavano soprattutto la limitazione a lesioni psichiche o a minacce con lesioni psichiche, l'esclusione della violenza psichica, la nozione di comunione domestica, il divieto di importunare in altro modo (lett. e), il tipo di procedura (cpv. 4), i centri d'informazione e di consulenza in materia di protezione contro la violenza domestica che devono essere istituiti dai Cantoni (cpv. 5) nonché la modifica dell'articolo 172 capoverso 3 seconda frase CC. Per di più sono state formulate altre proposte, invero non numerose.
2.2 Prese di posizione critiche
Nonostante la loro adesione sostanziale, diversi partecipanti alla procedura di consultazione rispondono con un „sì, ma“. Il Canton BE ad esempio è del parere che la disposizione legale prevista si concentri troppo nel disciplinare un singolo problema specifico. Il Canton JU per contro considera il simultaneo disciplinamento di quesiti di natura processuale e materiale, che interessano la protezione delle vittime di violenza domestica, poco felice e propone dunque di integrare le misure di cui alle lettere a - f nell'articolo 28a CC e le disposizioni inerenti alle misure cautelari negli articoli 28c e 28d. Per il Canton TG si potrebbe anche rinunciare completamente all'elenco delle misure, ma quest'ultimo crea chiarezza e certezza giuridica per gli interessati e le istanze giudiziarie. Altri partecipanti alla consultazione (SO, TG; FDP; SKG) eccepiscono che questo progetto da solo non è adeguato a tenere integralmente conto dei molteplici problemi sollevati dalla violenza domestica e che quest'ultimi necessitano di uno strumentario sfaccettato. Il Canton ZG parte dal presupposto che misure a breve e medio termine nel diritto civile siano sì necessarie e che la proposta soddisfi siffatta necessità, ma che con le vigenti norme concernenti la protezione della personalità vi siano già le basi legali indispensabili per un allontanamento conformemente all'articolo 28b CC. Questo parere è condiviso pure da SVP, SGV e dall'Università di Losanna. Quest'ultima sottolinea espressamente che per quanto concerne le misure elencate nell'articolo 28b si tratta di misure che già attualmente potrebbero venir prese con il diritto vigente (art. 28segg.). In verità si tratterebbe dunque di modificare le abitudini dei giudici che troppo sovente negano le possibilità offerte dal diritto attuale; unicamente in tal senso sussiste una necessità di sottoporre a revisione la legge. Tuttavia l'avamprogetto non è in grado di eliminare la lacuna principale, ossia che la vittima, già segnata dalla violenza domestica, sia anche obbligata a intentare un processo civile. Ciò richiede una certa forza di volontà e capacità personale che in simili circostanze sovente non sono date. Diversi interpellati osservano che questo problema si porrà con maggiore frequenza quando si tratta della protezione degli anziani. Per superare più efficacemente tale ostacolo e per permettere sia agli anziani sia ai bambini di beneficiare della protezione del nuovo disciplinamento, il Cantone e l'Università di Ginevra propongono quindi di ampliare la cerchia delle persone legittimate all'azione, estendendola alle persone vicine alla vittima. Comunque, argomentano alcuni interpellati, le misure cresciute in giudicato in sé non offrono una protezione effettiva bensì possono, in casi estremi, addirittura