Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine

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la coazione (costringere a un comportamento usando minaccia di grave danno), il sequestro di persona (sorvegliare; privare della libertà), lo stalking (perseguitare ed esercitare permanenti e sistematiche pressioni su una persona, appostamenti, ecc.; cfr. in merito la sentenza del Tribunale federale 6S.71/2003 del 26 agosto 2003) o il danneggiamento aggravato (ad. es. distruzione dell'abitazione) senza ricorrere alla violenza fisica. Se la protezione si limitasse alle aggressioni fisiche e alla minaccia di simili aggressioni, tutte queste forme rilevanti di violenza domestica contro la personalità rimarrebbero escluse. Non va neppure dimenticato che la violenza psichica implica un costante clima di paura, rappresenta un serio pericolo e dunque andrebbe parimenti inclusa. La violenza domestica è di norma contrassegnata da un vissuto di violenza che dura già da tempo, al quale dopo i maltrattamenti a livello emotivo e una stretta sorveglianza fa seguito la violenza fisica e sessuale. Del resto nel caso della violenza domestica non appare coerente limitare la protezione della personalità, che conformemente all'articolo 28 CC non comprende soltanto la protezione da azioni di lesione fisica, alle aggressioni fisiche e ciò anche perché le misure previste conformemente all'articolo 28b (ad es. divieto di contattare per telefono, per scritto o per via elettronica) implicitamente già ammettono altre forme di violenza domestica. Viene pure fatto riferimento al disciplinamento tedesco, il quale definisce il comportamento illecito sia come una lesione all'integrità fisica sia anche alla salute e alla libertà. Soltanto un partecipante alla consultazione (Uni BE) ha visto nella limitazione alla violenza fisica una situazione chiara che permette di agire rapidamente.

Alcuni interpellati (BE, SG; EDU; ProJ) chiedono l'inserimento nella legge o nel rapporto esplicativo di una definizione della violenza fisica per evitare interpretazioni arbitrarie da parte dei tribunali.

3.2 Il concetto di comunione domestica (cpv. 1 frase introduttiva)

Anche la nozione di «comunione domestica» è sottoposta a massiccia critica ed è ritenuta formulata in modo troppo restrittivo (AR, BL, BE, FR, GR, SG, SZ, VS; DAO, SKF, EFS, EKF, EKFF, Pro F, SKF, SKG, SODK, Uni GE). Essa appare formulata in modo troppo restrittivo perché non include quel rapporto di coppia, non di rado esistente, ove le persone vivono in due economie domestiche distinte e non tiene conto neppure della costante evoluzione delle forme di convivenza. La limitazione alla «comunione domestica» presuppone un contesto spaziale che riflette soltanto in parte il potenziale particolare relativo alle lesioni. Anche tra genitori e figli, che abitano nella stessa casa, ma in economie domestiche separate, vi possono essere violenze domestiche. Conseguentemente deve essere possibile prendere provvedimenti contro la violenza domestica tra persone che vivono un'unione contrassegnata da un rapporto di dipendenza, a prescindere dal fatto che esista o sia esistita una comunione domestica. Il potenziale di lesione dei diritti della personalità, insito nella violenza domestica, non è tanto elevato perché le persone in questione vivono in comunione domestica quanto perché tra loro sussiste uno stretto rapporto di fiducia che motiva molteplici dipendenze (emotive, sociali, economiche, in funzione dei figli ecc.). Lo sviluppo demografico mostra fra l'altro che, in seguito alla mobilità e agli impegni professionali, sempre più persone vivono in economie domestiche composte da un solo membro e che ciononostante intrattengono relazioni fisse ed esclusive. Soprattutto nel caso di coppie non sposate, il criterio applicabile non deve dunque essere quello dell'esistenza attuale o precedente di un'economia domestica comune, ma piuttosto quello dell'esistenza attuale o precedente di una relazione di coppia. Persino i membri di una comunità formatasi allo scopo di condividere le spese dipendono gli uni dagli altri, contano sul sostegno reciproco e potrebbero