Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/152: Iniziativa parlamentare 00.419 Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia (Procedura di consultazione · 16 pagine
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! tutte le relazioni di coppia sono protette, non soltanto quelle delle coppie coniu-
gate;
! contempla anche il problema della violenza contro le persone anziane o dei figli
contro i genitori;
! possono venir chieste misure di protezione al giudice anche una volta terminata
la comunione domestica;
! l'elenco delle misure di protezione, che possono essere ordinate, non è esaustivo;
! è istituita la possibilità di ordinare provvedimenti cautelari o provvedimenti super-
provvisionali e
! che ai Cantoni è conferito mandato d'istituire centri d'informazione e di consu-
lenza.
Alcuni interpellati osservano che la violenza domestica non è soltanto maschile bensì può essere anche femminile. Conseguentemente alcuni partecipanti alla consultazione suggeriscono di specificare meglio le definizioni utilizzate nella legge o, se del caso, in un commento, visto che nell'uso internazionale della lingua per violenza domestica s'intende innanzitutto la violenza contro le donne in seno alla famiglia (AR, BE, SG; EDU; ProJ, SKIhG).
Ripetutamente menzionato viene anche il principio della proporzionalità che andrebbe interpretato e applicato in modo tale da concedere in ogni caso maggiore rilevanza alla protezione della vittima rispetto alla libertà personale dell'autore (CES, EFS, SKF, SODK). Viene dunque proposto d'introdurre un nuovo capoverso che sancisca la protezione delle vittime come principio determinante. Altri partecipanti alla consultazione per contro (GE; SGV, Uni BS) auspicano che questo principio non venga applicato soltanto in modo unilaterale a favore delle vittime bensì sottolineano non soltanto la rilevanza di una procedura equilibrata ma anche la salvaguardia dei diritti formali e materiali dell'autore.
Per quanto concerne l'importanza dei centri di accoglienza, un rilevante numero di partecipanti alla consultazione osserva che è ben vero che quest'ultimi vengono sgravati grazie alla disposizione proposta ma che anche in futuro non sarà possibile rinunciare a questi centri (GR, NE, VS, ZG, ZH; DAO, FIZ, SKG, SKIhG) poiché, da un canto, i provvedimenti cautelari giusta l'articolo 28b CC non sempre sono in grado di sostituire integralmente i provvedimenti urgenti limitati nel tempo del diritto di polizia (ove siano previste) e, dall'altro, le donne vittime di violenza preferiscono un soggiorno in un centro di accoglienza poiché esso offre maggiore sicurezza, permette un soggiorno stazionario con un'assistenza specialistica in un quadro protetto ed è possibile rinunciare all'intervento delle autorità.
Oltre a ciò per completare le misure della Confederazione nell'ambito del diritto penale e civile è indispensabile, come sottolineano a più riprese gli interpellati, che tutti i Cantoni, ispirandosi all'esempio di AI, AR e SG, introducano nel loro diritto di polizia le pertinenti disposizioni volte a offrire protezione immediata alle vittime di violenza domestica e questo perché le legislazioni cantonali di polizia costituiscono lo strumento più efficace per proteggere le vittime, visto che anche nei casi più favorevoli ci vogliono comunque alcuni giorni prima che un tribunale possa ordinare i provvedimenti cautelari conformemente al CC. Proprio perché non è possibile disporre della protezione giuridica più rapidamente, un'organizzazione (VFG) è persino del parere che il nuovo disciplinamento proposto non apporterà alcun miglioramento sostanziale. I lunghi tempi d'attesa, usuali davanti ai tribunali cantonali quando si tratta di emanare misure per proteggere l'unione coniugale, confermerebbero tale