Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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Art. 3 Proprietà pericolose
ZH [72] accoglie con favore il fatto che nell’elencazione figurino anche i pericoli inerenti alle proprietà fisicochimiche delle sostanze e dei preparati.
Cpv. 2 lett. e
M [65] è dell’opinione che la definizione di “infiammabili” sia imprecisa, per cui nell’applicazione sono prevedibili dubbi e incertezze.
Cpv. 3
SO [171] chiede definizioni più ampie dei termini “tossici” e “molto tossici”.
Lett. c
SSI [162] mette in discussione il significato del termine “nocivi per la salute”, visto che anche le altre proprietà pericolose menzionate sono nocive per la salute.
Titolo secondo: Presupposti per l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Controllo autonomo
Sezione 1: Obblighi fondamentali Art. 4
acsi [169] e FRC [142] ritengono che il controllo autonomo non sia sufficiente. Un controllo efficace del mercato da parte delle autorità esecutive è di importanza fondamentale. Secondo il parere di GP [106], UK [172], SZ [101] e WWF [167], la formulazione dell’articolo 4 equivale a una massiccia riduzione degli obblighi di controllo autonomo per quanto riguarda la pericolosità per l’ambiente di oggetti rispetto alle disposizioni vigenti dell’ordinanza sulle sostanze. SZ [101] e UK [172] chiedono pertanto un opportuno adeguamento e l’inclusione della protezione degli animali. GP [106] e WWF [167] suggeriscono di assoggettare all’obbligo di controllo autonomo anche la fabbricazione, l’estrazione, la fornitura, l’acquisto in Svizzera e l’importazione di sostanze, preparati e oggetti per scopi privati.
Cpv. 2
Dato che le sostanze pericolose per l’ambiente possono costituire una minaccia per l’ambiente anche sotto forma di componenti di oggetti e l’UE sta introducendo disposizioni simili nei Regolamenti REACH, BL [36], LU [66], NE [74], ZG [46] e SSIV [71] accolgono con favore l’obbligo di controllo autonomo di oggetti per quanto riguarda la pericolosità per l’ambiente. Secondo EPFL [123] si dovrebbero rilevare anche gli effetti diretti sull’essere umano. GP [106] e WWF [167] chiedono che riguardo agli oggetti siano mantenuti invariati l’esistente livello di protezione e le disposizioni specifiche dell’Osost. FTS [70] è del parere che l’esame della pericolosità per l’ambiente debba limitarsi alle disposizioni di cui all’articolo 10.
Cpv. 4
ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SGCI [56] e SKW [62] chiedono che vengano registrati soltanto gli oggetti che in caso di utilizzazione conforme allo scopo o prevedibile emettono componenti pericolose. USVP [38] e M [65] aderiscono a questa richiesta, ma ritengono che l’utilizzazione prevedibile sia esagerata e vorrebbero includere solo l’utilizzazione conforme allo scopo. BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], TI [118], ZG [46], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore gli obblighi di controllo autonomo a carico di chi importa sostanze, preparati o oggetti contenenti sostanze pericolose a scopo commerciale per utilizzarli in proprio. EMS [43] chiede che le sostanze, i preparati e gli oggetti importati e utilizzati in proprio debbano essere solamente valutati e classificati. Un’eventuale rietichettatura in caso di utilizzazione nella propria azienda sarebbe molto onerosa e non comporterebbe benefici evidenti. Secondo il parere di AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], nonché SSIV [71] e UK [172] i privati dovrebbero essere autorizzati ad importare prodotti chimici soltanto se la loro etichettatura è conforme al livello di protezione svizzero. Anche EAWAG [127] chiede l’imposizione di oneri per le importazioni private. SRF [165] e SSI [162] chiedono una formulazione più chiara del capoverso.
Sezione 2: Classificazione delle sostanze Art. 6 Classificazione ufficiale
Secondo ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165] e USVP [38] la Svizzera dovrebbe poter eseguire la classificazione ufficiale di determinate sostanze soltanto se è garantito che nel caso di una classificazione successiva della sostanza da parte dell’UE venga adottata la classificazione UE.
Sezione 3: Classificazione dei preparati Art. 9 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per la salute
Cpv. 2
Secondo SSI [162] si dovrebbe verificare la logica della congiunzione (e/o) tra le lettere a-c.