Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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Lett. c
SKW [62] accoglie con favore la disposizione e vorrebbe mantenerla in ogni caso.
Cpv. 2 e cpv. 3
In merito agli esami, SSI [162] suggerisce di fare riferimento all’articolo 29.
Cpv. 4
M [65] vorrebbe una definizione più precisa della disposizione. Nell’UE viene accettato il modello fiduciario-perito quale esame per i detersivi per tessili. M [65] auspica che le perizie dell’UE siano riconosciute.
Cpv. 5
SSI [162] chiede che il capoverso venga formulato con un linguaggio più chiaro.
Cpv. 6
Secondo M [65] la “Soap & detergent industry association” ha mostrato come il metodo di calcolo non sia sempre idoneo per i detersivi per tessili e ha messo a punto un modello comparativo con formule standard (modello fiduciario-perito) per evitare la ripetizione di esperimenti su animali. M [65] chiede che questa possibilità e il riconoscimento di perizie estere specifiche vengano sanciti nell’ordinanza. EAWAG [127] chiede che nella classificazione si tenga conto anche dell’additività degli effetti delle componenti di miscele.
Art. 10 Classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l’ambiente
FTS [70] chiede che vengano indicati chiaramente i regolamenti da adottare per la valutazione della pericolosità per l’ambiente di oggetti o di “quasi-preparati” (compresa l’indicazione della fonte e dell’articolo). In particolare bisognerebbe verificare se le direttive UE, alle quali rimanda l’OPChim, siano sufficienti per la valutazione della pericolosità per l’ambiente di oggetti o “quasi-preparati”.
ZH [72] ritiene che per considerazioni etiche si debba limitare nei limiti del possibile l’uso di vertebrati in sede di classificazione in funzione delle proprietà pericolose per l’ambiente.
Sezione 2: Notifica di nuove sostanze Art. 14 Obbligo di notifica
Dato che il termine “impiego” è molto vago e al fine di armonizzare la terminologia con le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c e all’articolo 2 capoverso 1 lettera, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], ASD [133], SGCI [56], SKW [62], FTS [70] e USVP [38] chiedono una precisazione, nel senso che con oggetti si intendano soltanto quelli che in caso di utilizzazione conforme allo scopo possono emettere componenti pericolose. Per ragioni di adeguatezza, secondo FTS [70] nel caso di oggetti ci si dovrebbe limitare alle sostanze pericolose che non sono state ancora notificate. SZ [101] e UK [172] sono dell’avviso che le disposizioni dell’articolo equivalgano a una massiccia riduzione degli obblighi di controllo autonomo per quanto riguarda la pericolosità per l’ambiente di oggetti rispetto alle disposizioni vigenti dell’ordinanza sulle sostanze. UK [172] e SZ [101] chiedono pertanto un opportuno adeguamento dell’articolo. Secondo FTS [70] non è sufficientemente chiaro se una “nuova” sostanza già notificata (= con n. CAS) debba essere notificata una seconda volta.
Art. 15 Eccezioni
Cpv. 1 lett. b
ZH [72] chiede che le sostanze particolarmente pericolose, ad es. le sostanze genotossiche non vietate, vengano assoggettate all’obbligo di notifica anche in quantità inferiori a 10 kg.
Lett. c
Per promuovere le attività di ricerca e sviluppo delle PMI in particolare, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Fluka [41], Lonza [116] e SGCI [56] vorrebbero elevare i limiti per scopi di ricerca e sviluppo scientifici a 1 tonnellata, in deroga al diritto comunitario. M [65] aderisce a questa richiesta argomentando che 100 kg non sarebbero sufficienti per effettuare un test sui prodotti.
Lett. g
UPSA [95], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Fluka [41], FSHBZ [77], Lonza [116], Pharma [160], SGCI [56], Sika [79], Swissmem [94], FTS [70] e USVP [38] accolgono con favore l’eccezione dei prodotti intermedi. EAWAG [127] condivide questa opinione, ma con l’obbligo di classificare ed etichettare i prodotti intermedi trasportati su strada, ferrovia e idrovia. Anche SSI [162] ritiene problematica l’eccezione dei prodotti intermedi che vengono trasportati. aefu [131], SEI [88], SGAH [85] e USS [105] respingono l’eccezione dei prodotti intermedi sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori sia perché in contrasto con il diritto comunitario. Nell’ottica di un controllo efficace dei prodotti chimici, anche GP [106], SKS [110] e WWF [167] chiedono che l’eccezione venga