Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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cancellata. ZH [72] chiede un obbligo di notifica per i prodotti intermedi che contengono una o più sostanze particolarmente pericolose.
Cpv. 2
SSI [162] vorrebbe che nei passi in cui vengono menzionati l’organo di notifica e il servizio di valutazione sia inserito un rimando agli articoli 77 e 78.
Art. 16 Forma e contenuto della notifica
Cpv. 1
AgorA [39], CP [53] e Prométerre [31] chiedono che la lettera di notifica sia redatta in una lingua ufficiale.
Cpv. 2 lett. d
EPFL [123] accoglie con favore il requisito dell’indicazione delle quantità e ritiene che esso sia importante.
Sezione 3: Utilizzazione dei documenti di precedenti notificanti Art. 18 Utilizzazione di dati di precedenti notifiche
Cpv. 1 lett. b
SSI [162] suggerisce di riesaminare il termine di 10 anni.
Art. 20 Esperimenti su vertebrati
Cpv. 2
ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116] e SGCI [56] chiedono che la durata della protezione venga aumentata a 10 anni. Per garantire comunque la protezione degli animali, Lonza [116] e SGCI [56] propongono una procedura in cui i secondi e terzi notificanti possono acquistare i diritti degli studi dal primo notificante. Anche SSI [162] suggerisce di riesaminare il termine di 5 anni. Poiché anche molti studi con una durata inferiore a 30 giorni sono molto costosi, ecoswiss [60] e SGCI [56] chiedono che sia cancellata la durata di protezione abbreviata a un anno. ACIMA [40] è del parere che la durata di protezione relativa agli studi di breve durata valga almeno per un anno dalla richiesta del secondo notificante e in casi giustificati poter essere prorogata a due anni dall’organo di notifica. AIC [141] e Firmenich [76] optano per un aumento generalizzato di questa durata di protezione a due anni. Anche Lonza [116] ritiene che per gli studi di breve durata non sia giustificato un periodo di protezione di un solo anno.
Sezione 4: Comunicazione delle nuove sostanze non assoggettate all’obbligo di notifica Art. 21 Obbligo di comunicazione
Dato che l’obbligo di comunicazione comporta oneri burocratici insostenibili, specialmente per quanto riguarda i prodotti chimici per la ricerca scientifica, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41] Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165] e USVP [38] chiedono che l’obbligo di comunicazione sia limitato alle sostanze assoggettate anche nell’UE all’obbligo di comunicazione. Per evitare che l’attività di ricerca venga eccessivamente frenata, PPD [75] e HKBB [161] ritengono che in presenza di piccole quantità le prescrizioni andrebbero ammorbidite in funzione del rischio più contenuto.
Art. 22 Forma e contenuto della comunicazione
Cpv. 1
AgorA [39], CP [53] e Prométerre [31] chiedono che la lettera di comunicazione sia redatta in una lingua ufficiale.
Cpv.2 lett. c
ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono una precisazione della circonlocuzione “dati essenziali relativi all’identità della sostanza”.
Lett. d
Dato che soprattutto nell’ambito dei prodotti chimici per la ricerca scientifica non è noto l’uso previsto, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] chiedono che esso sia indicato soltanto se del caso.
Lett. e
ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono che l’indicazione delle quantità venga omessa in quanto tale requisito non ha senso nella pratica, soprattutto nel caso di quantitativi esigui.
Cpv. 4
Se l’obbligo di comunicazione viene limitato alle sostanze assoggettate anche nell’UE all’obbligo di comunicazione, secondo ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] la