Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati

Cpv. 1

EIO [12] ritiene che si debba rinunciare alle chiusure di sicurezza “a prova di bambino” perché i genitori possono conservare le sostanze pericolose fuori dalla portata dei bambini. Le persone più anziane riescono ad aprire queste confezioni soltanto con grande sforzo o non vi riescono affatto. acsi [169] e FRC [142] chiedono che siano prescritte chiusure di sicurezza per tutte le sostanze e preparati pericolosi per la salute e facilmente infiammabili. GE [122] e JU [168] chiedono l’obbligo di chiusure di sicurezza a prova di bambino per tutti gli imballaggi di sostanze e preparati tossici, corrosivi e irritanti, senza alcuna eccezione.

Cpv. 2

EIO [12] è dell’avviso che si debba rinunciare a indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto in quanto le persone cieche non dovrebbero manipolare mai sostanze pericolose. Inoltre, queste prescrizioni si applicherebbero soltanto a una piccola parte della popolazione, per cui si ritiene che il provvedimento sia sproporzionato e troppo costoso. SKW [62] chiede di eccettuare, analogamente all’UE, gli aerosol estremamente e facilmente infiammabili.

Art. 33 Eccezioni

ecoswiss [60], SGCI [56] e USVP [38] chiedono eccezioni identiche a quelle dell’articolo 45 e fanno presente che ciò è compatibile con il diritto comunitario.

Sezione 2: Etichettatura

SH [22] accoglie con favore l’introduzione del sistema di etichettatura europeo.

Art. 34 Etichettatura di sostanze e preparati

Coop [98] accoglie con favore le disposizioni, benché vadano oltre le prescrizioni dell’UE. Nella pratica esse vengono tuttavia attuate in larga misura sia in Svizzera che negli Stati membri dell’UE. SSIV [71] e ZH [72] suggeriscono di concedere ai produttori svizzeri agevolazioni simili a quelle concesse agli importatori, in modo che soltanto il rivenditore sia obbligato a munire i prodotti dell’etichetta per il consumatore finale.

Cpv. 1

Siccome anche i prodotti importati a scopo commerciale per l’utilizzazione in proprio sono assoggettati all’obbligo di controllo autonomo e quindi d’etichettatura, AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] chiedono che il fabbricante debba in ogni caso indicare il nome della sostanza o del preparato e, nel caso di un preparato, l’impiego previsto; l’indirizzo o il numero di telefono del fabbricante sono da indicare soltanto nel caso di una fornitura a terzi. TI [118] è dell’avviso che le espressioni “tiene a disposizione di terzi” e “fornisce a terzi” creino confusione. Una precisazione è peraltro superflua poiché il momento dell’etichettatura è già chiaramente definito nell’articolo 4 capoverso 4.

Lett. b.

VSSI [149] vorrebbe una precisazione dell’indirizzo indicato (ad es. località o via).

Lett. c

ACIMA [40], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], UP [26], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], SRF [165], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che venga omesso l’impiego previsto poiché questa disposizione non è in sintonia con i Regolamenti dell’UE. Dato che i preparati possono avere più di un impiego previsto, e che pertanto si renderebbero necessari l’etichettatura e l’immagazzinamento specifici, FSHBZ [77] e Sika [79] aderiscono a questa richiesta.

Cpv. 3 (nuovo)

FTS [70] chiede che l’etichetta degli oggetti rientranti nella definizione di “preparati” rechino soltanto il nome del fabbricante e il nome commerciale del prodotto.

Art. 35 Etichettatura di sostanze e preparati pericolosi

ZH [72] chiede che le sostanze e i preparati pericolosi rechino sull’etichetta la nota che per essi vale l’obbligo di ritiro e di restituzione di cui all’articolo 22 LPChim.

Cpv. 1

COMPO [4] chiede che sui piccoli imballaggi si indichino, per motivi di spazio, soltanto le indicazioni di pericolo più importanti e comprensibili anche per i consumatori, in due lingue nazionali.