Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Lett. f

SKW [62] suppone che questa disposizione valga solo per le sostanze pericolose e non per i preparati pericolosi. Se le sostanze classificate dalla Svizzera fossero numerate, secondo SSI [162] si dovrebbe indicare anche tale numero.

Art. 38 Protezione della ricetta di un preparato

Secondo SH [22] deve essere garantito che nei casi d’urgenza sia messo al corrente dei componenti della ricetta rilevanti per la salute non solo l’organo di notifica ma anche le autorità esecutive. GE [122] e JU [168] sono del parere che debba esistere un solo nome e che non sia consentito l’uso di sinonimi.

Art. 39 Domanda di protezione della ricetta di un preparato

Secondo SH [22] deve essere garantito che nei casi d’urgenza sia messo al corrente dei componenti della ricetta rilevanti per la salute non solo l’organo di notifica ma anche le autorità esecutive.

Art. 40 Limitazioni relative all’etichettatura

Dato che i prodotti sono spesso pubblicizzati come “rispettosi dell’ambiente”, AR [120], BL [36], GL [47], NE [74], SG [112], SZ [101], ZH [72], EAWAG [127], SSIV [71] e UK [172] chiedono che anche questo termine sia menzionato esplicitamente. M [65] ritiene che la pubblicazione della biodegradabilità sia consentita se viene indicato anche il metodo di prova adottato.

Art. 41 Etichettatura facoltativa

acsi [169], FRC [142] e SO [171] chiedono che le indicazioni di pericolo per l’ambiente e quelle relative allo smaltimento corretto siano rese obbligatorie.

Art. 42 Esecuzione dell’etichettatura

UP [26] e VSSI [149] chiedono che per le piccole confezioni sia consentita un’etichettatura abbreviata.

Cpv. 1

EKK [13] deplora che l’etichettatura sia prescritta in almeno due lingue ufficiali e non in tutte le lingue ufficiali della Svizzera, come prescritto dall’articolo 2 capoverso 6 LIC. Anche TI [118], acsi [169] e FRC [142] vorrebbero un’etichettatura in tutte le lingue ufficiali o almeno nella lingua ufficiale parlata prevalentemente sul luogo di vendita. ADPD [16] ritiene che l’etichettatura in due lingue ufficiali sia necessaria e corretta. Dato che nella pratica l’etichettatura in una seconda lingua ufficiale è spesso superflua, ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Firmenich [76], FKS [28], Lonza [116], M [65], SGCI [56], SRF [165] e USVP [38] chiedono che vi si rinunci d’intesa tra il fabbricante e il cliente. Affinché sia utilizzata una terminologia uniforme, acsi [169], EKK [13] e FRC [124] suggeriscono di usare, analogamente all’ORRPChim (allegato 2.1, n. 24 cpv. 5 e allegato 2.2 n. 24 cpv. 5) e all’ordinanza sui prodotti fitosanitari l’aggettivo “indélébile” e “indelebile” anziché “durable” e “duratura” (la differenza terminologica si ha soltanto nelle versioni francese e italiana del testo).

Art. 43 Prescrizioni particolari

SKW [62] ritiene che il termine “imballaggio interno” sia ben definito nel sostegno all’attuazione richiesto. LU [66] è del parere che queste disposizioni comportino per i fabbricanti o rivenditori svizzeri svantaggi commerciali nei confronti degli importatori, dal momento che i prodotti importati giusta l’articolo 4 devono essere classificati, imballati ed etichettati correttamente solo nel momento in cui vengono forniti a terzi. AR [120], SG [112], SZ [101], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] sono dell’opinione che l’articolo vada integrato, in analogia al diritto comunitario, con la seguente disposizione importante: “Se un collo è costituito da un unico imballaggio, si possono omettere simboli e designazioni di pericolo se vi sono state apposte le etichette di pericolo prescritte dal diritto della circolazione”.

Art. 44 Etichettatura di sostanze e preparati per l’esportazione

AR [120], BL [36], SZ [101], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore le disposizioni relative all’etichettatura per l’esportazione.

Cpv. 2

Secondo ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56] e VSSI [149] deve essere possibile redigere l’etichettatura in una lingua straniera concordata con il singolo cliente, dato che sovente la lingua viene proposta direttamente dal cliente o pattuita di comune accordo.

Art. 45 Eccezioni

LU [66] chiede la cancellazione di questo articolo poiché non è chiaro il motivo per cui determinate categorie di prodotti debbano essere esentate dalle disposizioni relative all’etichettatura. Ciò non avrebbe senso specialmente nel caso dei polimeri.