Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
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Lett. b
Per AR [120], BL [36], SZ [101], ZH [72], SSIV [71] e UK [172] l’eccezione dei preparati contenenti polimeri o elastomeri è inaccettabile perché da un lato verrebbe esentata dall’obbligo di etichettatura la maggior parte dei prodotti vernicianti e dall’altro perché si potrebbe eludere l’obbligo di etichettatura aggiungendo piccole quantità di polimeri.
Sezione 3: Scheda di dati di sicurezza Art. 47 Obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza
Siccome anche chi importa prodotti a scopo commerciale per utilizzarli in proprio è assoggettato all’obbligo di controllo autonomo e quindi all’obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza, secondo AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] l’articolo dovrebbe obbligare l’importatore a completare le schede di dati di sicurezza ricevute dal fabbricante straniero con le prescrizioni nazionali rilevanti per l’impiego sicuro, o a redigere istruzioni per l’impiego sicuro della sostanza o del preparato qualora non abbia ricevuto una scheda di dati di sicurezza dal fabbricante straniero.
Lett. b
Coop [98] e SKW [62] esigono una formulazione più chiara, poiché la disposizione è difficilmente comprensibile a causa dei numerosi rimandi.
Art. 48 Requisiti per le schede di dati di sicurezza
TG [23] accoglie con favore le disposizioni. Per migliorare la qualità delle schede di dati di sicurezza, SGARM [42] auspica che i fabbricanti siano obbligati a rendere accessibili su Internet le schede di dati di sicurezza dei propri prodotti. SGAH [85] fa presente che la qualità delle schede di dati di sicurezza non viene assicurata da un ente neutrale e spera che ciò avvenga con l’introduzione del REACH. BS [166] chiede che nelle schede di dati di sicurezza i componenti siano elencati secondo i numeri e le classi di cui all’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e che le quantità siano indicate in per cento in massa.
Cpv. 2
GE [122] e JU [168] ritengono che nelle schede di dati di sicurezza non si debbano applicare le disposizioni sulla protezione della ricetta di un preparato.
Cpv. 3
AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che le ordinanze dipartimentali concernenti l’obbligo di disporre delle necessarie conoscenze scientifiche siano attuate quanto prima poiché da controlli del mercato è emerso che la qualità delle schede di dati di sicurezza è spesso insufficiente. Secondo SSIV [71] nell’UE esiste soltanto una raccomandazione per quanto attiene all’obbligo della competenza specifica. USVP [38], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60] e SRF [165] accolgono con favore gli sforzi tesi a migliorare la qualità delle schede di dati di sicurezza. Secondo loro e Lonza [116] le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza non devono però essere superiori alle conoscenze richieste a tale riguardo dall’UE. In sede di elaborazione della relativa ordinanza dipartimentale andrebbero inoltre consultate per tempo le cerchie interessate. UP [26] chiede la cancellazione di questo capoverso perché le schede di dati di sicurezza vengono redatte spesso all’estero, per cui le autorità svizzere non possono verificare le conoscenze scientifiche del personale addetto alla loro stesura. FKS [28] ritiene non opportuno che le autorità prescrivano i requisiti per la stesura delle schede di dati di sicurezza: spetta al fabbricante provvedere affinché i preposti a tale compito dispongano di un’adeguata formazione.
Cpv. 4 (nuovo)
GE [122] e JU [168] chiedono che in un capoverso aggiuntivo sia sancito che il redattore delle schede di dati di sicurezza è responsabile del loro contenuto.
Art. 49 Obbligo di consegna
EAWAG [127] ritiene che non sia chiaro in quali casi non sussista l’obbligo di consegna delle schede di dati di sicurezza (ad es. importatori in proprio) e come si debbano esercitare in casi simili gli obblighi di diligenza del fabbricante e dell’utilizzatore.
Cpv. 1
TG [23] accoglie con favore che la consegna di una scheda di dati di sicurezza quale importante strumento di protezione dei lavoratori in ambito professionale/commerciale diventi obbligatoria per tutti i prodotti chimici pericolosi. Per prevenire eventuali malintesi ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56], USVP [38] e VSSI [149] suggeriscono di formulare il primo periodo senza riferimento a persone. VSSI [149] ritiene che l’obbligo di consegna debba valere soltanto per la fornitura di prodotti a scopi commerciali, ma non per la fornitura di campioni, per i prodotti promozionali o per la fornitura di prodotti a mero titolo informativo. UP [26] vorrebbe una precisazione dell’“utilizzazione a titolo professionale o commerciale”.