Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati

Conformemente al diritto comunitario ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono che un cambiamento delle indicazioni secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera c debba essere notificato soltanto se, contemporaneamente, intervengano cambiamenti nelle lettere a o b dello stesso capoverso.

Lett. c

Dato che la notifica delle quantità comporterebbe un’enorme burocrazia e, specialmente nel caso di quantitativi minori, notifiche ripetute in breve tempo, e poiché nel diritto comunitario non esiste un obbligo di notifica di tale ampiezza, ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono la cancellazione di questa disposizione. Secondo ACIMA [40], ecoswiss [60] e SGCI [56] si potrebbe prendere in considerazione, quale alternativa, analogamente all’articolo 14 capoverso 1 della direttiva 67/548/CEE, una notifica annuale della quantità venduta, definendo un limite inferiore.

Art. 55 Ulteriori indicazioni e rapporti d’esame

Cpv. 2 lett. b

Dato che il diritto comunitario concede un margine di trattativa che la lettera b del capoverso 2 non esaurisce, Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono che sia aggiunto quanto segue: “..., a meno che il notificante provi che un determinato esame non è idoneo o che sia preferibile un esame scientifico alternativo.”

Cpv. 3bis (nuovo)

ecoswiss [60], Lonza [116] e SGCI [56] chiedono l’inserimento di un capoverso aggiuntivo in base al quale non sono dovuti emolumenti per la presentazione dei dati se i quantitativi soglia vengono superati prevalentemente nell’ambito dello Spazio economico europeo.

Cpv. 5

Non essendo loro nota la presenza nel diritto comunitario di una disposizione corrispondente in merito all’esecuzione sostitutiva, e siccome il capoverso 5 sancisce per le autorità il diritto all’esecuzione sostitutiva senza ulteriori limitazioni, Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono che le autorità vietino soltanto un ulteriore commercializzazione della sostanza.

Capitolo 3: Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati

AR [120], BL [36], SZ [101], TI [118], ZG [46] e UK [172] accolgono con favore la proposta di tenere aggiornato il registro dei prodotti. AR [120], NE [74], SZ [101], TI [118], ZG [46] e UK [172] temono tuttavia che i soggetti interessati non ottempereranno dovutamente all’obbligo di annuncio a causa della sua ampiezza e in quanto esso non costituisce un presupposto per l’immissione sul mercato.

Secondo il parere di IGK [35] l’obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati è in contrasto con l’annunciato sgravio delle PMI. Per PPD [75], USAM [115] ed econom [104], i richiesti obblighi di annuncio e di comunicazione costituiscono un onere amministrativo supplementare notevole che va ridotto in misura sostanziale.

VLO [154] è in linea di principio contraria a che siano rese note le formulazioni – comprese quelle dei preparati pericolosi, se essi vengono forniti a un esercizio con opportuna formazione tecnica, e chiede pertanto l’abrogazione degli articoli 56-59 in quanto la sicurezza del pubblico specializzato è garantita dalla scheda di dati di sicurezza.

Art. 56 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e preparati pericolosi

GE [122], JU [168] e TG [23] chiedono che vecchie sostanze e preparati pericolosi siano immessi sul mercato solo ad annuncio avvenuto. ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], HKBB [161], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] vorrebbero limitare l’obbligo di annuncio a sostanze e preparati particolarmente pericolosi. Fanno inoltre presente che il breve termine di un mese è accettabile solo se l’obbligo di annuncio è limitato in misura considerevole. In caso contrario, esso andrebbe esteso a tre mesi. M [65] chiede di prorogare il termine a sei mesi. econom [104] chiede una soluzione transitoria semplificata per i prodotti che si trovano già sul mercato.

Art. 57 Obbligo di annuncio per preparati non pericolosi

Dato che non si tratta di preparati pericolosi, e pertanto la massima urgenza viene meno, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], M [65], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono un’estensione del termine a sei mesi e UP [26] un’estensione a tre mesi. econom [104] chiede una soluzione transitoria semplificata per i prodotti che si trovano già sul mercato.