Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati
Cpv. 2
TG [23] chiede che l’obbligo di consegna sia prescritto obbligatoriamente anche per il commercio al dettaglio.
Cpv. 3
Coop [98] vorrebbe che la scheda di dati di sicurezza possa essere trasmessa anche per via elettronica e che le schede redatte nelle lingue meno richieste possano essere consegnate anche in un tempo successivo. Per garantire che le schede di dati di sicurezza siano utilizzate nelle aziende, le FFS [145] ritengono che i fabbricanti siano obbligati a consegnare le schede di dati di sicurezza nella lingua desiderata dagli acquirenti.
Cpv. 5
ACIMA [40], ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56], SRF [165] e USVP [38] chiedono la cancellazione di questo capoverso perché i requisiti sono onerosi e burocatici e attualmente viene di norma consegnata una scheda di dati di sicurezza in occasione di ogni fornitura. Deve essere comunque garantito l’obbligo di consegna successiva di cui all’articolo 50. FSHBZ [77], FKS [28] e Sika [79] aderiscono a questa richiesta dal momento che i relativi requisiti sono già contenuti nell’articolo 50. La registrazione dei destinatari delle schede di dati di sicurezza e la conservazione di tali registrazioni per dodici mesi sono ritenute esagerate da KFN [5] nel caso dei prodotti di calce. Secondo SSI [162] non è chiaro se nella disposizione il commercio al dettaglio sia inteso come destinatario o come fornitore.
Cpv. 6 (nuovo)
UR [113] suggerisce di disciplinare in un capoverso aggiuntivo anche la consegna facoltativa delle schede di dati di sicurezza a privati.
Art. 50 Obbligo di consegna successiva
Cpv. 1
ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], EMS [43], SGCI [56], Lonza [116] e USVP [38] chiedono che la scheda di dati di sicurezza debba essere consegnata successivamente soltanto a chi utilizza ancora la sostanza o il preparato. UP [26] e VSSI [149] sono del parere che si debba precisare che cosa s’intende per “importanti indicazioni”.
Cpv. 2
Per SSI [162] non è chiaro se in questo capoverso il commercio al dettaglio sia inteso come destinatario o come fornitore.
Art. 51 Obbligo di conservare le schede
Le disposizioni sono accolte con favore da AR [120], BL [36], GL [47], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172]. L’INSAI [102] ritiene troppo rigido l’obbligo di conservare le schede, poiché specialmente nelle aziende di grandi e medie dimensioni è possibile rendere disponibili le informazioni su sostanze pericolose anche in modalità diverse dalla conservazione delle schede di dati di sicurezza.
Titolo terzo: Obblighi dopo l’immissione sul mercato
Capitolo 1: Considerazione delle nuove conoscenze ai fini della valutazione, classificazione ed etichettatura Art. 52 Nuova valutazione di sostanze, preparati e oggetti
Lett. c
M [65] respinge una nuova valutazione per quantità sensibilmente maggiori poiché al momento dell’immissione sul mercato non è prevedibile la quantità impiegata. Inoltre si dovrebbe precisare che cosa s’intende per quantità “sensibilmente maggiori”.
Art. 53 Aggiornamento e conservazione dei documenti
Cpv. 1
AG [73], AR [120], LU [66], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] chiedono di sostituire il termine “fornisce” con “immette sul mercato”.
Cpv. 2
Analogamente alla richiesta relativa al capoverso 1, AG [73], AR [120], LU [66], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] chiedono che “ultima fornitura” venga sostituito con “ultima immissione sul mercato”.
Capitolo 2: Informazioni ulteriori e rapporti d’esame complementari per le nuove sostanze Art. 54 Informazioni ulteriori
Cpv. 1 lett. a