Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 35Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 58 Eccezioni all’obbligo di annuncio

Lett. a

GP [106] e WWF [167] chiedono lo stralcio dell’eccezione dei prodotti intermedi.

Lett. c

EAWAG [127], GP [106] e WWF [167] chiedono che venga designata un’unica autorità federale preposta alle informazioni su tutte le categorie di prodotti chimici.

Lett. d (nuova):

AIC [141], ecoswiss [60], Firmenich [76], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono di eccettuare in una lettera aggiuntiva le sostanze odorifere e i relativi preparati destinati esclusivamente a utilizzatori professionali o commerciali.

Lett. e (nuova)

ecoswiss [60], EMS [43], Lonza [116], SGCI [56] e SKW [62] chiedono di eccettuare in una lettera aggiuntiva le sostanze, impiegate esclusivamente come sostanze di partenza, principi attivi e additivi in derrate alimentari, agenti terapeutici e alimenti per animali.

Lett. f (nuova)

FTS [70] chiede di eccettuare in una lettera aggiuntiva gli oggetti rientranti nella definizione di “preparati”.

Art. 59 Forma e contenuto dell’annuncio

ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], SGCI [56], Sika [79] SKW [62], SRF [165] e USVP [38] sono del parere che la presentazione di una scheda di dati di sicurezza redatta correttamente debba soddisfare tutti i requisiti dell’obbligo di annuncio. VSSI [149] chiede un annuncio unico sotto forma di elenco comparativo invece dell’oneroso sistema di notificazioni singole.

Cpv. 1

USVP [38] chiede di cancellare “in casi motivati” in quanto le PMI in particolare devono poter presentare gli annunci anche senza motivazione su supporto cartaceo. Secondo M [65] non è accettabile che i dati esistenti nei sistemi EED aziendali debbano essere immessi manualmente in un sistema EED specifico (ad es. via Internet). Prométerre [31], AgorA [39] e CP [53] vorrebbero che le informazioni siano redatte in una delle lingue ufficiali.

Cpv. 2 lett. c n. 4

Poiché l’allegato 2 dell’OPChim non si occupa esplicitamente delle sostanze, ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62] e USVP [38] chiedono che questo numero venga stralciato.

Lett. c n. 6 e lett. n. 4

Dato che per sostanze come la calce si possono prevedere moltissimi impieghi, KFN [5] chiede che si rinunci all’annuncio dell’impiego previsto. FSHBZ [77] e Sika [79] chiedono di volgere “l’impiego previsto” al plurale poiché i preparati possono averne più di uno.

Lett. c e d n. 7

ACIMA [40], AIC [141], Ciba [51], econom [104], ecoswiss [60], Firmenich [76], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], SGCI [56], Sika [79], SKW [62], SRF [165], USVP [38] e VSSI [149] ritengono che l’indicazione delle quantità che si prevede di immettere sul mercato sia inaccettabile perché non esistono né basi legali né normative specifiche in merito nel diritto comunitario. Il soddisfacimento dei requisiti sarebbe correlato a oneri sproporzionati per le aziende; inoltre è normalmente impossibile indicare la quantità che si prevede di immettere sul mercato annualmente. EPFL [123] accoglie invece con favore le indicazioni delle quantità e le ritiene importanti. UP [26] chiede che l’annuncio anticipato della quantità immessa sul mercato annualmente e la comunicazione successiva della differenza vengano rimpiazzati dalla notifica successiva della quantità di sostanza effettivamente immessa sul mercato. Inoltre secondo UP [26] andrebbe definito se le indicazioni di quantità si riferiscono soltanto alle quantità di prodotto immesse sul mercato svizzero o anche a quelle esportate.

Lett. d n. 1

ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], SGCI [56] e Sika [79] chiedono di volgere “il nome commerciale” al plurale perché i preparati possono recare diversi nomi commerciali.

Lett. d n. 6

econom [104], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], SGCI [56], Sika [79], SKW [62] e USVP [38] chiedono l’abrogazione di questa disposizione, poiché l’indicazione del tipo di imballaggio non porta alcun beneficio e non è attuabile nella pratica alla luce della grande varietà di imballaggi e dei continui cambiamenti cui sono sottoposti.