Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 36Fedlex · Rapporto sui risultati

Cpv. 3 (nuovo)

ACIMA [40], Ciba [51], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], SGCI [56], Sika [79], SKW [62] e USVP [38] chiedono un capoverso aggiuntivo secondo il quale una scheda di dati di sicurezza redatta correttamente viene accettata come annuncio.

Art. 60 Annuncio esaustivo

Invece di annunciare la composizione completa, secondo SKW [62] dovrebbe essere sufficiente allegare all’annuncio la scheda di dati di sicurezza che contiene tutti i dati rilevanti.

Cpv. 1

Dato che, come previsto dall’articolo 56, l’obbligo di annuncio si applica solo per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi, ACIMA [40], ecoswiss [60], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] sono dell’avviso che di conseguenza anche l’articolo 60 debba valere solo per preparati siffatti. FKS [28] e M [65] chiedono che la composizione completa debba essere annunciata solo per determinati preparati. SGAH [85] deplora che l’obbligo d’annuncio della composizione completa riguardi soltanto i preparati pericolosi venduti al pubblico.

Cpv. 2

ACIMA [40], ecoswiss [60], FKS [28], Lonza [116], SGCI [56] e USVP [38] chiedono l’abrogazione di questo capoverso poiché le disposizioni sono incomprensibili e non hanno senso. Inoltre nell’allegato 2 numero 1 lettera d non è fatta alcuna menzione dell’obbligo di mantenere un servizio d’emergenza 24 ore su 24 a carico del fabbricante. SKW [62] chiede che venga stralciato soltanto il secondo periodo.

Cpv. 3 (nuovo)

econom [104] chiede di inserire un capoverso aggiuntivo nel quale venga sancito che le autorità esecutive trattano con riservatezza i dati della composizione qualora non sussista un prevalente interesse pubblico alla loro pubblicazione.

Art. 61 Modifiche

Le comunicazioni di cui all’articolo 61 sono ritenute superflue da KFN [5] nel caso della calce.

Cpv. 1

ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], Sika [79], SKW [62] e USVP [38] chiedono l’abrogazione di questo capoverso poiché nel diritto comunitario non esiste una normativa equivalente e questa disposizione causerebbe un notevole onere supplementare per le imprese senza comportare benefici evidenti, né per l’essere umano né per l’ambiente. Inoltre la sorveglianza ed i compiti amministrativi a essa correlati sarebbero molto onerosi. UP [26] chiede che l’annuncio anticipato della quantità di prodotto immessa sul mercato annualmente e la comunicazione successiva della differenza vengano rimpiazzati dalla notifica successiva della quantità di sostanza effettivamente immessa sul mercato.

Cpv. 2

In conseguenza dello stralcio del capoverso 1 richiesto da ACIMA [40], Ciba [51], SGCI [56], ecoswiss [60], FKS [28], FSHBZ [77], Lonza [116], M [65], Sika [79], SKW [62] e USVP [38], il capoverso 2 diventa un unico capoverso. La formulazione deve essere opportunamente adeguata (sostituzione dell’espressione “degli altri dati” con “dei dati”).

Titolo quarto: Impiego di sostanze, preparati e oggetti

GL [47], LU [66] e SSIV [71] chiedono di unificare e raggruppare le prescrizioni relative alle conoscenze specialistiche e le restanti disposizioni concernenti la fornitura.

Art. 62 Obbligo di diligenza

Per GE [122] e JU [168] le spiegazioni relative a questo articolo sono del tutto incomprensibili.

Cpv. 2

Per EPFL [123] sarebbe importante tenere conto anche della pericolosità immediata per l’essere umano.

Cpv. 4

KFN [5] ritiene che nel caso di sostanze come la calce sia poco utile un’elencazione degli impieghi previsti per i quali un prodotto può essere fornito.

Art. 64 Custodia

Cpv. 1

SZ [101] e UK [172] chiedono che vengano menzionati anche gli “animali”.