Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 38Fedlex · Rapporto sui risultati
persone vengano ampliate e migliorate integralmente in quanto per garantire un elevato livello di protezione sono indispensabili una solida formazione e un’informazione esaustiva. GR [99] e BD ZH [119] accolgono con favore le disposizioni. Lo fanno anche AR [120], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], UR [103], ZG [46], SSIV [71] e UK [172], che deplorano tuttavia che alla persona di contatto non siano richieste conoscenze specialistiche. Inoltre si teme che l’attuazione dell’obbligo di comunicazione sarà molto onerosa essendo prevedibile una scarsa disciplina nelle notifiche. TI [118] è dell’opinione che si debba regolamentare anche la responsabilità civile e penale della persona di contatto. BE [107] ritiene che tutte le aziende debbano assumere persone competenti. GE [122] e JU [168] non possono approvare disposizioni secondo cui in determinati casi le aziende devono comunicare di propria iniziativa alle autorità la persona di contatto e in altri casi devono farlo solo su richiesta. USAM [115] e VSSM [27] suggeriscono di demandare i compiti della persona di contatto allo specialista aziendale della sicurezza sul lavoro, AdSic (addetto alla sicurezza, richiesto secondo le direttive CFSL) e di definirlo come tale. Siccome gli incidenti conseguenti la carenza di conoscenze sarebbero un duro colpo per l’immagine dell’industria chimica e della Svizzera, SVC [64] ritiene che solo le persone con formazione professionale riconosciuta in Svizzera andrebbero delegate alla fabbricazione e formulazione, immissione in commercio e documentazione di sostanze tossiche. In casi motivati il Consiglio federale potrebbe prevedere autorizzazioni speciali.
Cpv. 1 lett. b e c
SH [22] chiede di riunire in un’unica lettera le disposizioni di cui alle lettere b e c e di stralciare la formulazione “senza avere l’obbligo di consegnare una scheda di dati di sicurezza”.
Lett. c n. 5
ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che l’espressione “R 50 e R 53” venga sostituita con “R 50/R 53” affinché emerga chiaramente che la disposizione vale solo per sostanze e preparati che soddisfano entrambi i criteri.
Lett. d
Aquasuisse [153], IGBA [57] e VSA [45] chiedono di completare questa disposizione con l’immissione sul mercato affinché vi siano compresi anche i fornitori degli impianti e dei prodotti chimici di processo utilizzati per la disinfezione chimica dell’acqua.
Lett. d n. 3
Dato che la nozione di “piscina pubblica” non è disciplinata in modo omogeneo, Aquasuisse [153], IGBA [57] e VSA [45] chiedono di sostituire tale termine con “piscine collettive”.
N. 4 (nuovo)
NE [74] e VS [109] chiedono di estendere la comunicazione della persona di contatto alle aziende che utilizzano disinfettanti per l’acqua potabile.
Cpv. 2
SZ [101], UR [103] e UK [172] sono del parere che la persona di contatto non debba essere comunicata solo su richiesta. Inoltre si dovrebbe precisare che cosa s’intende per sostanze e preparati “pericolosi”.
Cpv. 4
AR [120], BL [36], GR [99], LU [66], TG [23], SG [112], SZ [101], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che in sede di elaborazione delle ordinanze dipartimentali vengano coinvolte le autorità esecutive cantonali. Anche SGCI [56] suppone che vengano consultate per tempo le cerchie interessate. Aefu [131] accoglie con favore le disposizioni relative ai requisiti posti alle persone di contatto e spera che in seguito siano attuate.
Cpv. 5 (nuovo)
AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], TG [23], SG [112], SO [171], SZ [101], ZG [46], SSIV [71] e UK [172] chiedono l’introduzione di un capoverso aggiuntivo secondo cui le aziende obbligate a comunicare una persona di contatto, per le cui attività è inoltre richiesta la competenza specifica di cui all’articolo 5 ORRPChim o un’autorizzazione speciale di cui all’articolo 6 ORRPChim, debbano comunicare alle autorità esecutive cantonali il tipo di attestato di conoscenza o le generalità del titolare dell’autorizzazione speciale.
Art. 67 Obblighi particolari in caso di fornitura di sostanze e preparati pericolosi
Secondo BE [107] andrebbero previste persone competenti per tutte le aziende. Se per l’utilizzazione di sostanze o preparati è prescritta un’autorizzazione speciale, tali sostanze e preparati secondo il parere di BUW LU [139] andrebbero forniti soltanto ai titolari dell’apposita autorizzazione speciale. Per SKW [62] è importante che nei sostegni d’attuazione siano evidenziati in modo particolare i tre diversi tipi di acquirenti.