Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati
Cpv. 1 (nuovo)
AR [120], BS [166], GL [47], LU [66], SG [112], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che venga inserito un nuovo capoverso prima del capoverso 1, secondo cui i prodotti di cui ai capoversi 1-3 possano essere forniti solamente alle persone ritenute capaci di discernimento sufficiente per evitare abusi e capaci di ottemperare agli obblighi di diligenza di cui all’articolo 62. In caso di dubbio il fornitore è tenuto inoltre a esigere dall’acquirente una conferma dell’età o un’attestazione che l’impiego è esclusivamente a titolo commerciale.
Cpv. 1
Secondo SH [22] le modalità di informazione supplementare devono esser più chiare; è inoltre necessaria allo scopo la competenza specifica in materia. SZ [101], ZH [119] e UK [172] chiedono una competenza specifica anche per la fornitura di prodotti chimici pericolosi ad acquirenti professionali. Dato che i requisiti, di cui agli articoli 46 e 47 e all’allegato 2 per la scheda di dati di sicurezza, soddisfano del tutto i requisiti del capoverso 1, ecoswiss [60], Fluka [41], Lonza [116], SGCI [56] e SRF [165] chiedono lo stralcio del secondo periodo, ed EMS [43] l’abrogazione dell’intero capoverso.
Cpv. 2
Secondo SH [22] le modalità di informazione supplementare devono essere più chiare; è inoltre necessaria allo scopo la competenza specifica in materia. Per UR [103] non è comprensibile che non sia obbligatorio consegnare una scheda di dati di sicurezza a privati.
Lett. e
ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], Coop [98], ecoswiss [60], UP [26], Lonza [116], SGCI [56], SKW [62], USVP [38] e VSSI [149] chiedono che l’espressione “R 50 e R 53” venga sostituita con “R 50/R 53” affinché emerga chiaramente che la disposizione vale solo per sostanze e preparati che soddisfano entrambi i criteri.
Cpv. 3
AR [120], BL [36], LU [66], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] accolgono con favore l’obbligo di registrazione. Esso dovrebbe però valere anche in caso di fornitura di sostanze, preparati e oggetti che servono all’autodifesa. Secondo il parere di SH [22] i dati da registrare andrebbero completati con l’attività/la formazione professionale dell’acquirente. econom [104] e USVP [38] sono d’accordo con l’obbligo di registrazione, qualora esso riguardi solo la fornitura a privati.
Cpv. 5
UP [26] è del parere che l’esonero dall’obbligo dovrebbe riferirsi all’intero articolo e non solo ai capoversi 2 e 3. UP [26] e VSSI [149] chiedono inoltre di sostituire il termine “benzina” con “carburanti”.
Cpv. 6 (nuovo)
AR [120], LU [66], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono l’introduzione di un capoverso aggiuntivo in base al quale l’invio può avvenire solo dopo la registrazione dei dati di cui al capoverso 1; inoltre, le spedizioni postali devono avvenire sotto forma di raccomandata.
Cpv. 7 (nuovo)
SZ [101] e UK [172] chiedono un capoverso aggiuntivo che vieti l’importazione di sostanze e preparati molto tossici e di sostanze e preparati con proprietà CMR con eccezioni.
Art. 68 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato
SSI [162] suggerisce di definire nelle spiegazioni un’eventuale responsabilità nei casi menzionati.
Art. 69 Pubblicità
AR [120], GL [47], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono una precisazione di tutte le attività che rientrano nel termine di “pubblicità”.
Art. 70 Limitazioni alla pubblicità
AR [120], SO [171], SZ [101] e UK [172] accolgono con favore che non si faccia distinzione fra la pubblicità per sostanze e pubblicità per preparati. GE [122] e JU [168] chiedono la distinzione fra la pubblicità per utilizzatori professionali e quella per utilizzatori privati. Quest’ultima dovrebbe essere vietata per sostanze e preparati pericolosi. UP [26] chiede un adeguamento delle prescrizioni ai Regolamenti CE. SKW [62] fa presente che nell’UE non esistono prescrizioni specifiche per prodotti irritanti. AR [120], GL [47], SZ [101], TI [118], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono una precisazione di tutte le attività che rientrano nel termine di “pubblicità”. In analogia all’avvertenza prescritta nel settore degli agenti terapeutici e dei medicamenti, VSSI [149] suggerisce l’introduzione di un’“avvertenza per i prodotti chimici” da apporre sull’imballaggio.