Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Cpv. 1

Secondo BL [36] ed EAWAG [127] le designazioni consentite dovrebbero essere regolamentate dall’UFSP e dall’UFAFP in una direttiva che tenga conto degli atti legislativi dell’UE nonché delle raccomandazioni e norme di istituzioni private riconosciute. EAWAG [127] vorrebbe inoltre che venga precisato che cosa s’intende per designazioni “meglio precisate”.

Cpv. 2

Secondo il parere di AR [120], GL [47], SO [171], SZ [101], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] questa disposizione dovrebbe trovarsi nell’articolo 69 poiché costituisce un principio e non una limitazione alla pubblicità.

Titolo quinto: Trattamento dei dati

Per ZH [72] le disposizioni relative allo scambio di dati sono troppo restrittive. EPFL [123] è del parere che le cerchie scientifiche possano accedere ai dati su richiesta.

Art. 72 Registro dei prodotti

Coop [98], GP [106], SSIV [71] e WWF [167] accolgono con favore la proposta di tenere aggiornato un registro dei prodotti. BL [36] è dello stesso avviso, ma suggerisce di raccogliere nel registro dei prodotti anche i dati messi a disposizione facoltativamente. Se non vengono posti nuovi ostacoli amministrativi, la comco [2] non solleva riserve sotto il profilo della concorrenza nei confronti del registro dei prodotti. ACIMA [40], UPSA [95], Ciba [51], PPD [75], ecoswiss [60], PLR [100], Pharma [160], SGCI [56], USAM [115], Swissmem [94] e USVP [38] sono d’accordo con il mantenimento dell’attuale registro dei prodotti, ma privo di oneri ovvero costi supplementari. Sono tuttavia del parere che le notifiche dei prodotti siano esagerate e vadano ridotte al minimo necessario.

Art. 73 Dati confidenziali

econom [104], SGCI [56] e USVP [38] chiedono di stralciare i capoversi 2, 4, 5 e 6 nonché nel capoverso 8 le lettere b e c, incentrati su una procedura che genera un eccessivo onere burocratico per i fabbricanti e le autorità senza comportare benefici evidenti.

Cpv. 3

econom [104], SGCI [56] e USVP [38] vorrebbero un completamento del capoverso che sancisca un trattamento riservato in particolare per le ricette complete e le quantità di sostanze e preparati immesse sul mercato.

Art. 74 Trasmissione di dati all’organo di notifica e ai servizi di valutazione

GP [106] e WWF [167] chiedono che tutti i dati relativi ai prodotti chimici vengano raccolti ed archiviati in un ufficio centrale. Prométerre [31] e AgorA [39] vorrebbero che soltanto l’organo di notifica, da intendersi come uno “sportello unico”, sia autorizzato a richiedere la trasmissione di dati. VLO [154] è contraria al fatto che si possano trasmettere i dati relativi alla composizione di preparati (ad es. all’Istituto tossicologico).

Lett. c

La Swissmedic [89] fa presente che, giusta l’articolo 61 e seguenti, LATer è vincolata dal segreto professionale e può trasmettere dati ad altre autorità solo nei casi in cui ciò sia necessario per l’esecuzione della LATer. Dato che i medicamenti per uso veterinario rientrano nella nozione di “medicamenti”, sarebbe inoltre superfluo menzionarli specificamente.

Lett. e

L’INSAI [102] chiede di precisare i tipi di dati cui si riferisce questa lettera.

Art. 75 Scambio di informazioni e di dati

Per GP [106] e WWF [167] la disciplina dello scambio di informazioni e di dati è poco chiara e troppo restrittiva. Inoltre, il margine d’interpretazione esistente è inutile. GR [99] e BD ZH [119] chiedono una revisione dell’articolo 75 perché la possibilità di prendere in qualsiasi momento visione dei registri specifici dell’organo di notifica costituisce un presupposto indispensabile per il lavoro dei Cantoni. AI [117] ritiene che per un controllo efficace del mercato sia di grande importanza un’informazione ineccepibile ed esauriente delle autorità esecutive cantonali da parte dell’organo di notifica. VLO [154] è contraria al fatto che si possano trasmettere i dati relativi alla composizione di preparati (ad es. all’Istituto tossicologico).

Cpv. 1

GP [106] e WWF [167] chiedono che le procedure di richiamo automatizzate debbano vincolanti.

Cpv. 2

Per AR [120], BL [36], BS [166], GL [47], LU [66], TG [23], SG [112], SH [22], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] questo capoverso dovrebbe essere completato con una disposizione secondo