Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

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Cpv. 4

UP [26] chiede che nella commissione di esperti in ecotossicologia siano rappresentate l’economia e le organizzazioni di tutela dei consumatori.

Capitolo 3: Verifica del controllo autonomo e sorveglianza da parte delle autorità federali Art. 82 Verifica del controllo autonomo

NE [74] e SSI [162] accolgono con favore la prevista ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. SG [112] ritiene che essa sia poco adatta ad un’esecuzione efficace e chiede una riformulazione dell’articolo.

Cpv. 1

AG [73], BE [107], BL [36], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], UR [103], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] sono dell’opinione che la verifica della classificazione e della scheda di dati di sicurezza dei preparati dovrebbe spettare ai Cantoni. Secondo UK [172] i servizi di valutazione dovrebbero limitarsi alla verifica di sostanze ed oggetti, e l’organo di notifica dovrebbe coordinare le attività corrispondenti.

Cpv. 2

AG [73], BL [36], GL [47], LU [66], TG [23], SO [171], SZ [101], TI [118], ACCS [24], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono di specificare che l’organo di notifica può essere incaricato di determinare anche le proprietà fisiche. Secondo SH [22] dovrebbe essere possibile verificare mediante analisi non solo le composizioni ma anche le proprietà di sostanze, preparati e oggetti.

Cpv. 5

Secondo EMS [43] il rimando all’articolo 41 dovrebbe riferirsi alla LPAmb e non alla LPChim.

Cpv. 7

SSI [162] chiede se nel settore dei cosmetici sono necessari nuovi esperimenti su animali e se ciò sarebbe compatibile con le normative dell’UE.

Art. 83 Sorveglianza in relazione alla difesa nazionale

Secondo SO [171], SG [112] e BD ZH [119] si dovrebbe aggiungere all’articolo un capoverso che permetta all’UFSP, all’UFAG, all’UFAFP e alle autorità cantonali competenti di richiedere all’Amministrazione federale delle dogane i dati necessari per l’esecuzione provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze, preparati e oggetti importati ed esportati.

Capitolo 4: Controllo delle importazioni e delle esportazioni Art. 84

Secondo BL [36], GL [47], TI [118] e SSIV [71] si dovrebbe aggiungere all’articolo un capoverso che permetta all’UFSP, all’UFAG, all’UFAFP e alle autorità cantonali competenti di richiedere all’Amministrazione federale delle dogane i dati necessari per l’esecuzione provenienti dalle dichiarazioni doganali di sostanze, preparati e oggetti importati ed esportati.

Capitolo 5: Emolumenti Art. 85 Emolumenti

APDP [16] ritiene che il controllo delle sostanze già omologate debba essere esente da emolumenti. Dato che le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 dell’OV (tasse dei Cantoni) non sono state trasposte nell’OPChim, secondo NE [74] spetta ai Cantoni unificare le tariffe onde evitare disparità di trattamento.

Capitolo 6: Controlli successivi da parte dei Cantoni

SSIV [71] chiede di sostituire il termine “controlli successivi” con “sorveglianza del mercato”. Secondo il parere di GE [122] e JU [168] le formulazioni degli articoli 86-88 definiscono solo in misura limitata le responsabilità dei Cantoni.

Art. 86 Controlli

SSI [162] accoglie con favore la prevista ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni. SG [112] ritiene che essa sia poco adatta ad un’esecuzione efficace e chiede una riformulazione dell’articolo. Secondo il parere di BUW LU [139] a causa del nuovo diritto comunitario si può rinunciare a questo articolo. Coop [98] suppone che i controlli successivi da parte delle autorità esecutive cantonali sono svolti là dove la massima efficacia si coniuga all’onere minimo. In base al principio di causalità i controlli a campione dovrebbero essere eseguiti in primo luogo presso il fabbricante o l’importatore. AgorA [39] e Prométerre [31] auspicano che l’organo di notifica disponga di competenze specifiche per poter coordinare maggiormente i controlli con gli organi cantonali. UP [26] e VSSI [149] chiedono una precisazione dei diritti e doveri delle autorità cantonali in sede di pianificazione ed esecuzione dei controlli.