Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/205: Pacchetto di ordinanze del nuovo diritto in materia di prodotti chimici · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 43Fedlex · Rapporto sui risultati

Cpv. 1

TG [23] chiede di trasporre il secondo periodo del capoverso 4 in questo capoverso.

Cpv. 3

SH [22] chiede di aggiungere che il responsabile di violazioni delle disposizioni della presente ordinanza deve sostenere le spese per il controllo e le misure del caso.

Lett. d

AR [120], BL [36], BS [166], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] sono del parere che non sia possibile distinguere le lacune palesi dalle altre, per cui la disposizione va opportunamente adeguata. AI [117] accoglie con favore la disposizione secondo cui i Cantoni devono verificare le lacune palesi delle schede di dati di sicurezza, se a tal fine possono richiedere alle aziende i chiarimenti necessari. GE [122] e JU [168] vorrebbero che l’aggettivo “scorrette” preceda l’aggettivo “incomplete”.

Lett. f (nuova)

AG [73], BE [107], BL [36], LU [66], SO [171], SZ [101], TG [23], TI [118], UR [103], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono che la verifica della classificazione dei preparati venga demandata ai Cantoni e menzionata in una lettera aggiuntiva.

Cpv. 4

Affinché i Cantoni possano rilevare campioni anche di propria iniziativa, AG [73], BS [166], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24] chiedono che sia aggiunto il passo seguente: “Le autorità esecutive cantonali rilevano campioni a caso o su domanda di un organo di notifica...”.

Cpv. 5

BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] sono del parere che l’organo di notifica debba essere informato solo nei casi di grande portata.

Cpv. 6

Dato che, in base alla loro richiesta, il controllo della classificazione dei preparati dovrebbe spettare ai Cantoni, BL [36], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] ritengono che l’organo di notifica debba essere informato solo se esiste il sospetto che le classificazioni di sostanze o oggetti siano scorrette.

Cpv. 7 (nuovo)

Secondo AG [73], BS [166], GL [47], LU [66], SO [171], SZ [101], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71], UK [172] e ACCS [24], l’ultimo periodo del capoverso 4 deve essere trasposto in un capoverso aggiuntivo perché non si riferisce solo al prelevamento di campioni bensì all’intera attività di cui all’articolo 86.

Art. 86b (nuovo) Spese dell’esecuzione cantonale

AI [117], AR [120], BL [36], GL [47], LU [66], SZ [101], SG [112], SO [171], TG [23], TI [118], ZG [46], BD ZH [119], SSIV [71] e UK [172] chiedono di sancire in un articolo aggiuntivo che il responsabile di violazioni delle disposizioni della presente ordinanza deve sostenere le spese per il controllo e le misure del caso. L’autorità preposta al controllo deve tuttavia assumersi le spese per i controlli di campioni non contestati.

Art. 87 Decisioni delle autorità esecutive cantonali

Secondo GE [122] e JU [168], quando si tratti di persone fisiche, deve essere determinante il luogo in cui la contravvenzione è stata commessa. Inoltre, non è chiaro che cosa s’intenda per “misure del caso”.

Capitolo 7: Altri compiti dei Cantoni Art. 88 Impiego e comportamento ecologico

NW [44] ritiene che in questo articolo si dovrebbe concretizzare anche l’obbligo di coordinamento tra gli organi esecutivi giusta l’articolo 31 LPChim.

Cpv. 1

NW [44] e INSAI [102] chiedono che sia precisato che le autorità cantonali sono competenti per l’attuazione della LPChim nella misura in cui tale competenza non riguardi l’attuazione delle disposizioni concernenti la protezione dei lavoratori, espressamente demandata agli organi esecutivi delle leggi sul lavoro e sull’assicurazione contro gli infortuni.

Cpv. 2

TI [118] accoglie con favore la disposizione e propone di completarla con l’aggiunta che la Confederazione e i Cantoni hanno la possibilità di pubblicare studi comparativi su sostanze e preparati. Dato che gli emolumenti sono